Cassazione Penale, Sentenza n. 36783/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tomassone era stato condannato per diffamazione per commenti offensivi pubblicati su Facebook nei confronti di Roberto Burioni, in reazione a osservazioni di quest'ultimo sulla radiazione del dott. Miedico. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la sussistenza della causa di non punibilità per provocazione (art. 599 c.2), sostenendo l'immediatezza e il nesso causale tra le dichiarazioni del Burioni e la sua reazione; 2) il diritto di critica scientifica e il rispetto della continenza espressiva (richiamando art. 51 e 595 c.p.); 3) in subordine ha invocato l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla provocazione: non è emersa un ingiustizia oggettivamente apprezzabile nella condotta attribuita al Burioni tali da giustificare la reazione, né il necessario vincolo di immediata correlazione eziologica tra fatto e reazione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo al diritto di critica: le espressioni usate (insulti, invocazione di 'sbattere fuori a calci', definizioni come 'puttanate') hanno oltrepassato il limite della continenza e hanno esposto la persona offesa al ludibrio e al disprezzo pubblico. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata giudicata generica e tardiva. Di conseguenza è stato confermato l'esito della decisione impugnata, con condanna al pagamento della pena pecuniaria (e delle spese processuali) e condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma sulla diffamazione: applicata come fattispecie base ritenuta sussistente per le frasi offensive pubblicate su social network che hanno leso la reputazione della persona offesa.
art. 599 cod. pen., secondo comma
Causa di non punibilità per provocazione: la Corte ricorda che per esser rilevante deve sussistere un fatto ingiusto oggettivamente apprezzabile e un nesso di immediatezza e interdipendenza tra la provocazione e la reazione; nel caso concreto tali requisiti non sono stati dimostrati.
art. 51 cod. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione al diritto di critica; la Corte valuta però che l'espressione 'diritto di critica' non può giustificare espressioni che trascendono la continenza e producono disprezzo pubblico.
art. 131-bis cod. pen.
Non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiesta dal ricorrente ma ritenuta generica e tardiva, quindi non applicata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per provocazione richiede non solo la percezione soggettiva di offesa ma un fatto ingiusto obiettivamente apprezzabile e un nesso di immediatezza e causalità con la reazione; mere dispute ideologiche o critiche generiche non sono sufficienti.
- Il diritto di critica, anche scientifica, è tutelato ma ha limiti: deve rispettare la continenza espressiva e i valori fondamentali; insulti personali, linguaggio umiliante o espressioni che espongono la persona al disprezzo pubblico costituiscono diffamazione.
- Nei casi di comunicazione tramite social network il giudizio sulla continenza è più severo: la rapidità, la pubblicità e la portata della diffusione aumentano la responsabilità dell'autore e la probabilità che il linguaggio eccedente sia ritenuto illegittimo.
- Per ottenere attenuanti o non punibilità (es. art. 131-bis) è necessario formulare richieste specifiche e tempestive nell'atto introduttivo; deduzioni generiche in fase finale o nelle conclusioni sono spesso inammissibili o inefficaci.
- Quando si intende criticare posizioni pubbliche, conviene limitarsi a contestazioni fattuali e argomentate, evitando offese personali, inviti alla violenza o frasi platealmente offensive che possano far pendere la valutazione nel senso della diffamazione.
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