Sentenza n. 1176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 722/2024, limitatamente alla compensazione delle spese di lite e all'omessa indicazione del rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privato)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante, pur avendo ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado, ha contestato la compensazione delle spese disposta dal TAR, sostenendo che essa fosse stata pronunciata al di fuori dei casi tassativamente consentiti dall'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a. Ha inoltre lamentato che il TAR non avesse disposto il rimborso del contributo unificato.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese di primo grado, poiché non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative previste dall'art. 92 c.p.c.; ha quindi riformato la sentenza impugnata e condannato l'Amministrazione al pagamento di 750 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato invece respinto il motivo relativo all'omessa pronuncia sul contributo unificato: il contributo costituisce un'obbligazione ex lege, grava sulla parte soccombente dopo il passaggio in giudicato e non deve essere necessariamente menzionato nella decisione. La parte vittoriosa in primo grado ha comunque titolo per chiederne il rimborso alla controparte. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la parziale soccombenza dell'appellante. Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l'appellante privato deve anticipare il contributo unificato del grado d'appello, potendone chiedere successivamente la restituzione alla parte soccombente.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
La regola generale impone la condanna alle spese della parte soccombente.
art. 92 c.p.c.
i casi in cui le spese di lite possono essere compensate sono tassativi
La compensazione delle spese costituisce eccezione alla regola della soccombenza e può essere disposta soltanto nei casi previsti dalla legge.
art. 26 c.p.a.
Richiama nel processo amministrativo la disciplina dell'art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
l’onere relativo al pagamento del contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente; la soccombenza rilevante ai fini del definitivo onere si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice non può compensare né determinare discrezionalmente tale obbligazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la compensazione delle spese di lite è un'eccezione alla regola della soccombenza e può essere disposta soltanto in presenza di una delle ipotesi tassative previste dall'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a.; in mancanza, la parte soccombente deve essere condannata alle spese.
- Il contributo unificato è un'obbligazione ex lege sottratta alla disponibilità del giudice: la decisione non deve necessariamente indicare il soggetto tenuto a sostenerlo e la sua compensazione non può essere disposta insieme alle spese di lite.
- La parte vittoriosa ha titolo per ottenere dalla parte soccombente il rimborso del contributo unificato, anche quando la sentenza non abbia espressamente disposto tale rimborso.
- La parte privata deve anticipare il contributo unificato dovuto per il grado di giudizio anche se risulterà vittoriosa; potrà successivamente ripeterlo dalla parte soccombente secondo il meccanismo del solve et repete.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →