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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10061/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti deducono l'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati indicati nei capi B) e C) (art. 337 c.p.), sostenendo che la prescrizione si era già perfezionata prima dell'emissione del primo atto interruttivo (decreto di citazione in appello del 13/11/2023). Segnatamente, tra la sentenza di primo grado (4/11/2016) e il decreto di citazione per l'appello non sono stati compiuti atti interruttivi e quindi è decorso un periodo superiore al termine ordinario di prescrizione previsto per quei reati; è stata altresì denunciata violazione dell'art. 129 c.p.p. (omessa declaratoria della prescrizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente ai capi B) e C), annullando senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione. Avendo tutti gli elementi utili, la Corte ha altresì rideterminato la pena per il residuo reato (il più grave) eliminando l'aumento per continuazione: per Pasqualino Lanzilotti e Nicholas Lanzilotti la pena è stata rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 450,00 di multa; per Stefano Lospedale in mesi 10 e giorni 20 di reclusione e euro 300,00 di multa. La pena pecuniaria è rimasta quella già indicata in dispositivo, non essendo soggetta all'aumento per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma penale relativa ai reati contestati; la Corte ha ritenuto che i reati indicati nei capi B) e C) si sono estinti per prescrizione in base alla decorrenza dei termini.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rinvoca l'obbligo di dichiarare la prescrizione: la Corte ha accolto la censura sull'omessa declaratoria della prescrizione da parte dell'ufficio giudicante.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Richiamato in relazione al computo dei termini di prescrizione: la Corte ricorda che il termine massimo previsto dall'art. 161, comma 2, non impedisce la maturazione della prescrizione se tra atti interruttivi è trascorso integralmente il termine ordinario previsto dall'art. 157.

  • art. 157 cod. pen.

    Termine ordinario di prescrizione: la Corte afferma che, essendo decorso tra la sentenza di primo grado e l'atto interruttivo un periodo superiore all'ordinario termine di prescrizione, la prescrizione si è consumata.

Massime di principio

  • La prescrizione va verificata confrontando le date degli atti interruttivi: se tra due atti interruttivi decorre un periodo superiore al termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p., la prescrizione si perfeziona anche se il termine massimo previsto dall'art. 161 non è ancora raggiunto.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima del primo atto interruttivo successivo (es. decreto di citazione in appello), il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato; l'omessa declaratoria è motivo di annullamento della sentenza impugnata.
  • Quando la Cassazione dispone l'annullamento per prescrizione e dispone la rideterminazione della pena per i reati residui, può farlo senza rinvio se ha tutti gli elementi per ricalcolare (es. eliminazione dell'aumento per continuazione).
  • La pena pecuniaria può risultare già definitiva e non soggetta all'aumento per continuazione: nel rideterminare la pena, va valutato separatamente l'effetto dell'eliminazione dell'aumento sulle sanzioni detentive rispetto a quelle pecuniarie.
  • Difesa e giudice devono controllare cronologie processuali e atti interruttivi: la mancata tempestiva eccezione o l'omessa valutazione d'ufficio della prescrizione può determinare la perdita della pena per i reati prescritti.

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