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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13949/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma del trattamento sanzionatorio da parte della Corte di appello nonostante l'estinzione per difetto di querela di quattro dei sette reati originariamente contestati. Ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) e del criterio di determinazione dell'aumento per continuazione (art. 81, comma 4, c.p.), sostenendo che la pena complessiva avrebbe dovuto essere ridotta in proporzione alle estinzioni e che la Corte di merito non aveva correttamente calcolato l'aumento minimo previsto dalla norma (un terzo della pena base per il più grave reato).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, pur dovendosi rispettare il limite minimo dell'aumento per continuazione previsto dall'art. 81, comma 4, c.p., la Corte di appello non ha tenuto conto che il GIP aveva determinato un aumento ex art. 81 pari ad 1 anno e 9 mesi; pertanto, riducendo la pena in ragione delle estinzioni intervenute, la Corte poteva (e doveva) abbassare complessivamente la pena di un mese senza violare il minimo per la continuazione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena complessiva in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e in euro 824 di multa (considerata anche la riduzione di un terzo per il rito).

Norme richiamate

  • art. 597, terzo comma, codice di procedura penale

    Richiama il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla decisione di primo grado. Nel caso concreto l'applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio non poteva tradursi in un peggioramento rispetto alla nuova situazione processuale risultante dall'estinzione di reati.

  • art. 81, quarto comma, codice penale

    Stabilisce che, in caso di reati in continuazione e quando è ritenuta la recidiva reiterata (anche se equivalente alle attenuanti), l'aumento complessivo non può essere inferiore a un terzo della pena fissata per il più grave reato. Nel caso specifico il limite minimo è stato valutato pari a 1 anno e 8 mesi (un terzo di 5 anni) e ha imposto che la rideterminazione non scendesse sotto tale soglia.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. F, Sentenza n. 53573 del 11/09/2014, Rv. 261887)

    Conferma il principio secondo cui il limite minimo dell'aumento per continuazione previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. opera anche quando la recidiva reiterata è stata considerata equivalente alle attenuanti; principio applicato dalla Corte per valutare il corretto ambito di rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Quando in sede di gravame vengono estinti alcuni reati a favore dell'imputato, il giudice d'appello non può mantenere inalterato il trattamento sanzionatorio se ciò comporta un peggioramento rispetto alla nuova situazione: occorre rispettare il divieto di reformatio in peius.
  • Nel calcolo dell'aumento per continuazione va sempre verificato il limite minimo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p.: l'aumento complessivo non può essere inferiore a un terzo della pena fissata per il più grave reato, anche se è stata riconosciuta la recidiva equivalente alle attenuanti.
  • Se il GIP o il giudice di primo grado aveva già quantificato l'aumento per continuazione in misura superiore al minimo legale, il giudice d'appello può ridurre la pena in presenza di estinzioni purché la riduzione non faccia scendere l'aumento complessivo al di sotto del minimo previsto dalla norma.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio soltanto la parte relativa al trattamento sanzionatorio e procedere alla rideterminazione della pena quando la questione è meramente di calcolo e non necessita di ulteriori accertamenti di fatto.
  • Bisogna tenere conto degli effetti di eventuali benefici procedurali (es. riduzione di un terzo per il rito abbreviato) nel ricalcolo della pena complessiva dopo modifiche delle imputazioni o estinzioni.
  • Nelle ipotesi di contestazioni numerose e successive estinzioni di capi d'imputazione, è buona prassi motivare dettagliatamente il calcolo aritmetico della pena (anche in mesi e giorni) per mostrare il rispetto dei limiti normativi e del divieto di peggioramento.

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