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Sentenza

Sentenza n. 848/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del diniego definitivo prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2024 adottato dal Comune di Noicattaro con riferimento alla domanda di PdC relativa alla realizzazione di una piscina pertinenziale all’immobile sito in via-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-,, -OMISSIS--OMISSIS-; - nei limiti d’interesse ed in parte qua, della deliberazione di Giunta regionale n. 1352 del 31.8.2004, di approvazione del PRG del Comune di Noicattaro, nella misura in cui reca l’art. 35, “Aree di rispetto”, NTA del PRG; - nonché ove occorra, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Noicattaro di perfezionare la “Variante urbanistica al P.r.g. per la rimozione del vincolo urbanistico al fine dell’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali dei piani sovraordinati ai sensi dell’art. 12 comma 3-bis della L.r. 20/2001 – adozione” di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 2.8.2021 dando luogo ad i successivi provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e L.R. 20/2001 e ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202500301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina pertinenziale, nonché, in parte qua, la disciplina dell’art. 35 delle NTA del PRG sulle aree di rispetto delle lame e, ove occorrente, il mancato perfezionamento della variante urbanistica per la rimozione del vincolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale sostenendo che l’immobile, inserito in una zona residenziale già interessata da un piano di lottizzazione approvato nel 1973, fosse illegittimamente assoggettato al vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 35 delle NTA del PRG, che vieta nella fascia di 200 metri dal ciglio delle lame qualsiasi opera edilizia e trasformazione del territorio, salvo limitati interventi sugli edifici preesistenti. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge regionale Puglia n. 30/1990, dell’art. 1.03, comma 5, delle NTA del PUTT/P, dell’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 91, comma 9, delle NTA del PPTR, nonché eccesso di potere per manifesta irrazionalità, sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ha inoltre chiesto, ove necessario, l’accertamento dell’obbligo del Comune di perfezionare la variante urbanistica adottata con deliberazione consiliare del 2021, finalizzata alla rimozione del vincolo. La domanda cautelare è stata rinunciata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il vincolo di inedificabilità stabilito dall’art. 35 delle NTA del PRG comunale costituisca una disciplina urbanistica autonoma, non derivante da un rinvio dinamico né dal vincolo transitorio della legge regionale Puglia n. 30/1990 né dal PUTT/P. Il PRG, infatti, è stato approvato definitivamente nel 2004, dopo l’entrata in vigore del PUTT/P, e le sue NTA prevedono espressamente una fascia di rispetto di 200 metri dalle lame, nella quale sono vietate le trasformazioni del territorio, consentendo soltanto gli interventi limitati sugli edifici preesistenti previsti dagli artt. 35, 57 e 97 delle NTA. Il giudice ha valorizzato l’art. 54, comma 3, delle NTA del PPTR, secondo cui, in caso di diversa perimetrazione tra strumento urbanistico comunale e PPTR, restano vigenti entrambi i perimetri con le rispettive discipline e, in caso di sovrapposizione, si applica la disciplina più restrittiva. Ha quindi escluso che il PPTR o la normativa paesaggistica impediscano al PRG di prevedere una tutela aggiuntiva e più rigorosa. Ha inoltre rilevato che sia la legge regionale n. 30/1990 sia il PUTT/P fanno salva l’inoperatività del vincolo soltanto per gli interventi previsti da piani attuativi formalmente presentati entro il 6 giugno 1990; tale eccezione non è stata ritenuta applicabile sulla base degli elementi dedotti. Non è stato riconosciuto neppure un obbligo del Comune di approvare una variante urbanistica ad hoc, in assenza di un fondamento normativo univoco. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 35 NTA del PRG del Comune di Noicattaro

    A margine di tutte le lame presenti nel territorio comunale il presente P.R.G. definisce un'area di rispetto della profondità di 200 ml dall'alveo delle lame stesse... In dette aree di rispetto è vietata qualsiasi opera edilizia, nonché qualsiasi intervento di trasformazione del territorio, in superficie e nel sottosuolo, che turbi l'assetto.

    La disposizione introduce un vincolo urbanistico autonomo di inedificabilità nella fascia di 200 metri dalle lame, salvo gli interventi limitati previsti dalle NTA.

  • Artt. 57 e 97 NTA del PRG del Comune di Noicattaro

    Le zone di rispetto delle lame individuate dal PRG della profondità di mt 200 per lato sono inedificabili. Sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro conservativo delle strutture esistenti.

    Le NTA confermano il divieto di edificazione e disciplinano gli interventi ammissibili sugli edifici preesistenti, prevedendo una specifica eccezione per le lottizzazioni presentate entro il 6 giugno 1990.

  • Artt. 1 e 2 legge regionale Puglia n. 30/1990

    La disciplina regionale non rende inoperante il vincolo in via generale, ma salva soltanto gli interventi previsti da piani attuativi formalmente presentati entro il 6 giugno 1990.

  • Art. 1.03, comma 5, NTA del PUTT/P

    Il PUTT/P non è stato ritenuto ostativo all’applicazione autonoma della disciplina più restrittiva contenuta nel PRG.

  • Art. 54, comma 3, NTA del PPTR

    Qualora una componente paesaggistica (bene e/o ulteriore contesto) sia individuata sia dal PRG/PUG che dal PPTR ma con perimetri differenti, continuano ad essere vigenti entrambi i perimetri con le rispettive discipline; qualora ci sia sovrapposizione tra i due perimetri si applicherà la disciplina più restrittiva.

    Il PPTR fa salva la contemporanea vigenza della disciplina comunale e di quella paesaggistica, imponendo, in caso di sovrapposizione, l’applicazione della disciplina più restrittiva.

  • Art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004

    La prevalenza delle prescrizioni paesaggistiche sulle disposizioni urbanistiche difformi non impedisce agli strumenti urbanistici comunali di dettare prescrizioni aggiuntive e più restrittive nell’ambito della propria competenza.

  • Art. 16 legge regionale Puglia n. 56/1980

    È richiamato quale disposizione relativa alle procedure di variante urbanistica, senza che il giudice ravvisi un obbligo del Comune di perfezionare la variante nel caso concreto.

  • Art. 12, comma 3-bis, legge regionale Puglia n. 20/2001

    È richiamato quale base normativa della variante urbanistica volta alla rimozione del vincolo, ma non è ritenuto fonte di un obbligo univoco del Comune di approvarla.

Massime di principio

  • Le prescrizioni di uno strumento urbanistico comunale possono introdurre, nell’ambito della competenza pianificatoria dell’ente, una tutela urbanistica aggiuntiva e più restrittiva rispetto a quella prevista dagli strumenti paesaggistici sovraordinati, purché non siano difformi dalle prescrizioni inderogabili di questi ultimi.
  • Quando una componente paesaggistica è individuata sia dallo strumento urbanistico comunale sia dal piano paesaggistico regionale con perimetrazioni differenti, restano applicabili entrambe le discipline; in caso di sovrapposizione, trova applicazione la prescrizione più restrittiva.
  • Un’eccezione al vincolo di inedificabilità prevista dalla normativa regionale o paesaggistica per i piani attuativi opera soltanto se il piano è stato formalmente presentato entro il termine normativamente previsto; la mera preesistenza di una lottizzazione o l’inserimento dell’area in una zona già edificata non è sufficiente.
  • La realizzazione di una piscina pertinenziale costituisce un intervento di trasformazione del territorio soggetto al vincolo urbanistico di inedificabilità, quando le NTA vietano qualsiasi opera edilizia nella fascia di rispetto e consentono esclusivamente interventi conservativi sugli edifici preesistenti.
  • L’esistenza di una variante urbanistica adottata o prospettata per la rimozione di un vincolo non attribuisce al privato, in assenza di una disposizione normativa univoca, il diritto di pretendere il perfezionamento della variante da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiPiani regolatori e varianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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