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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15860/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva due motivi: 1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 416-bis c.p. e all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi probatori anteriori al periodo contestato (precedenti a giugno 2012) e quindi estranei al perimetro probatorio utile per dimostrare la partecipazione di Esposito alla consorteria "Rango-Zingari"; la difesa deduceva che solo le dichiarazioni di Foggetti Adolfo e Massaro Marco potevano essere ritenute pertinenti e che tali dichiarazioni non provavano l'affiliazione. 2) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 416-bis c.p., sostenendo che l'unico elemento fattuale a favore della condanna sarebbe stata l'autoaccusa di Esposito per l'omicidio Messinetti, elemento insufficiente a dimostrare l'appartenenza al clan; inoltre la difesa evidenziava che Esposito era stato detenuto dal 27/06/2012 al 17/06/2016 (quindi per tutto il periodo contestato) e che, semmai, la condotta doveva essere ricondotta al favoreggiamento personale e non all'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze relative alla valutazione delle prove e alla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non siano deducibili con il motivo di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., richiamando costante giurisprudenza secondo cui le censure sul criterio di valutazione probatoria sono ammissibili nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazione congrua e puntuale: ha delimitato il perimetro della pronuncia (affermando che la data di contestazione non limita il periodo di partecipazione anteriore ove provato), ha richiamato dichiarazioni di collaboratori che indicavano il transito di Esposito al gruppo Rango-Zingari e l’inserimento del medesimo in fatti gravissimi (es. coinvolgimento nell'omicidio Messinetti), e ha escluso che la detenzione sopravvenuta comporti automaticamente l'interruzione del vincolo associativo, richiamando l'orientamento secondo cui lo status detentivo non esclude la prosecuzione della partecipazione salvo elementi probatori di recesso o cessazione della consorteria. La Corte ha altresì rilevato elementi concreti a favore della persistenza del vincolo (pagamento di uno stipendio e delle spese legali durante la carcerazione). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa in data 10/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per configurare la partecipazione di Esposito alla consorteria mafiosa "Rango-Zingari"; la Corte territoriale ha ritenuto provati elementi di transito e partecipazione del ricorrente al gruppo in continuità con pregresse affiliazioni (gruppo Bruni).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare la valutazione probatoria; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui le doglianze relative alla corretta valutazione delle prove non possono essere prospettate come violazione di legge salvo che si tratti di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal testo del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale quorum formale del motivo di ricorso; la Corte ha affermato che mediante tale lett. b) non è consentito un sindacato sull'apprezzamento delle prove atteso che questioni di merito vanno valutate nei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p., in particolare lett. e).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte quale limite all'ammissibilità delle doglianze attinenti la motivazione: le contestazioni probatorie possono incidere in Cassazione solo se fondate su mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le censure sulla valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.) in Cassazione devono essere inquadrate come vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): non è ammesso un generico riesame del merito o un confronto critico con le valutazioni del giudice di merito.
  • La Corte d'appello può utilizzare elementi probatori anteriori al periodo formalmente contestato quando tali elementi attestino la continuità di partecipazione o siano funzionali a ricostruire il ruolo dell'imputato nella consorteria; la delimitazione temporale della contestazione non impedisce di considerare fatti anteriori se rilevanti e adeguatamente motivati.
  • Lo stato detentivo sopravvenuto non determina automaticamente la cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa: la continuazione del vincolo può essere dimostrata da elementi concreti (es. pagamenti, direttive, mantenimento del ruolo) e solo la prova del recesso o della cessazione della consorteria esclude la responsabilità.
  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza semplicemente per disaccordo sulle valutazioni probatorie; occorre dimostrare vizi giuridici specifici (violazione di legge, mancanza o contraddittorietà della motivazione, manifesta illogicità).
  • Se il difensore fonda il ricorso su argomentazioni meramente reiterative o su interpretazioni alternative delle stesse prove, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare le sanzioni previste (spese e ammende).
  • Elementi concreti (es. pagamento di stipendio o spese legali durante la detenzione) sono significativi per dimostrare la persistenza del vincolo associativo e possono essere valorizzati per collegare la condotta al reato associativo.

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