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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14769/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria risolti anticipatamente per effetto della clausola risolutiva espressa attivata dalla concedente. Il fallimento dell’utilizzatrice conveniva in giudizio la concedente chiedendo la restituzione di somme e contestando gli effetti economici della risoluzione; il Tribunale, applicando l’art. 1526 c.c., riduceva l’indennità/penale spettante alla concedente e la condannava a pagare una somma al fallimento. In appello la concedente contestava, tra l’altro, l’opponibilità al fallimento di una scrittura privata del 5 marzo 2010 che avrebbe definito consensualmente i rapporti post-risoluzione e avrebbe consentito di quantificare diversamente canoni e saldo dovuto; la Corte d’appello riteneva però la scrittura non opponibile per mancanza di data certa, condividendo la valutazione del Tribunale sia sulla tempestività del disconoscimento sia sulla mancanza di elementi idonei a provare la data certa verso il fallimento. La società concedente ricorreva in Cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa valutazione dell’originale della scrittura del 5 marzo 2010 e della sua datazione; 2) omesso esame di fatto decisivo per travisamento della prova, sostenendo che il documento prodotto fosse l’originale e non una copia; 3) motivazione apparente per non avere la corte spiegato le ragioni di adesione al Tribunale e per non avere scrutinato il documento originale; 4) violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., sostenendo che l’art. 1526 non sarebbe applicabile perché i rapporti erano stati regolati consensualmente; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando errori di percezione nella quantificazione dei canoni pagati e del valore di mercato del bene restituito, con asserita duplicazione di una somma di anticipo; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese di lite. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi tre motivi sono stati ritenuti privi di decisività perché diretti contro una ratio decidendi centrata non sull’originale/copia del documento, ma sulla mancanza di data certa opponibile al fallimento, accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, dipendendo dall’opponibilità della scrittura del 5 marzo 2010; il quinto è stato inammissibile perché la dedotta erronea percezione della prova integra, in sostanza, un errore revocatorio e la parte residua del motivo era preclusa dalla doppia conforme; il sesto è stato inammissibile per difetto di specifica indicazione del motivo di appello e degli atti processuali rilevanti, in violazione dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, assorbendo il quarto motivo. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non opponibile al fallimento la scrittura privata del 5 marzo 2010 per difetto di data certa e, conseguentemente, ha mantenuto ferma la regolazione economica derivante dall’applicazione dell’art. 1526 c.c. alla risoluzione anticipata dei leasing. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non è configurabile quando la censura mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio o prospetta un asserito travisamento della prova non decisivo rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro per i vizi di nullità processuale denunciati; la Corte esclude però la fondatezza delle doglianze per difetto di decisività o per inosservanza degli oneri di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non consente una rivalutazione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile nei limiti previsti dalla norma processuale.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa opponibile ai terzi/fallimento può essere desunta anche da fatti diversi da quelli tipizzati, ma la loro idoneità va apprezzata caso per caso dal giudice di merito con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 1526 c.c.

    Nella risoluzione del leasing traslativo, la clausola che consenta al concedente di cumulare canoni, restituzione del bene e ulteriori vantaggi oltre l’ordinaria esecuzione può essere ridotta ad equità se produce un profitto eccedente rispetto a quello derivante dalla fisiologica esecuzione del contratto.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato in relazione alla riduzione equitativa della clausola penale, ma il relativo esame resta assorbito per il mancato accoglimento della doglianza principale sulla opponibilità della scrittura privata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede l’indicazione puntuale della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e degli atti processuali rilevanti; la mera allegazione generica dell’omissione non è sufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda è condizione di ammissibilità del motivo, specie per il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla disciplina del giudizio di appello e del successivo ricorso per cassazione.

  • art. 395 c.p.c.

    L’errore di percezione del contenuto della prova, quando denunciato come errore revocatorio, va fatto valere con l’impugnazione per revocazione e non con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • La data certa di una scrittura privata è opponibile al fallimento solo se il fatto allegato a tal fine è ritenuto, dal giudice di merito, idoneo a conferire certezza della data rispetto ai terzi; tale apprezzamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione dell’art. 115 c.p.c. o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contestare una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • L’errore di percezione del contenuto della prova, quando consiste in un travisamento del fatto processuale, integra un errore revocatorio e deve essere fatto valere con lo strumento della revocazione, non con il ricorso per cassazione.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la puntuale trascrizione o indicazione specifica della domanda o del motivo di appello asseritamente non esaminato e degli atti rilevanti; la denuncia generica è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra una forte preclusione e non può risolversi in una mera riproposizione di contestazioni sul merito della valutazione probatoria.
  • Nel leasing risolto anticipatamente, le pattuizioni che determinino un vantaggio del concedente superiore a quello conseguente all’ordinaria esecuzione possono essere ridotte ad equità secondo i criteri di riequilibrio previsti dall’art. 1526 c.c., quando il patto produca un risultato economico eccessivo rispetto alla fisiologica esecuzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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