Cassazione Civile, Ordinanza n. 16540/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società e di alcuni soggetti indicati come intimati, per il pagamento di un saldo debitorio di euro 32.278,66. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione dei debitori, aveva revocato il decreto e rideterminato il dovuto nella minore somma capitale di euro 5.655,25, tenendo conto delle determinazioni del consulente tecnico d'ufficio. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha censurato la decisione per avere disapplicato senza adeguata motivazione, dopo aver dichiarato di condividerle, le risultanze peritali che avevano quantificato il dovuto in misura diversa; con il secondo ha denunciato il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica; con il terzo ha dedotto la nullità della sentenza per il medesimo travisamento. Gli intimati non hanno resistito in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i tre motivi, esaminati congiuntamente perché unitariamente diretti contro la valutazione della CTU, fossero inammissibili per difetto di autosufficienza. Pur osservando che, in astratto, la censura avrebbe potuto essere fondata se il giudice di merito si fosse discostato immotivatamente dalla consulenza tecnica, la Corte ha rilevato che il ricorso non riportava in modo completo e comprensibile lo svolgimento dell'elaborato peritale e, soprattutto, non trascriveva i passaggi decisivi del ragionamento del consulente, impedendo così alla Corte di verificarne ex actis la decisività e la veridicità delle doglianze. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La censura contro la sentenza di merito che investe le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio deve essere formulata in modo autosufficiente, riportando i passaggi decisivi dell'elaborato peritale e consentendo alla Corte di cassazione una verifica ex actis della denunciata erroneità.
- È in linea di principio censurabile la decisione del giudice di merito che si discosti senza adeguata motivazione dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio o che le dichiari condivise salvo poi disattenderle, ma la doglianza è inammissibile se il ricorso non rende conoscibile, in modo completo, il contenuto rilevante della consulenza.
- Nel giudizio di cassazione, il requisito di autosufficienza impone che il ricorrente non si limiti a richiamare in modo selettivo dati estratti dalla CTU, ma ne esponga il percorso logico complessivo nella parte utile alla decisione.
Come è indicizzato
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