Cassazione Civile, Ordinanza n. 18965/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il consorzio aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 557.521,80 per omesso versamento del contributo ambientale obbligatorio relativo al riciclaggio di beni prodotti in polietilene, per il periodo maggio 1999-dicembre 2011. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il Tribunale di Lucca aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che i prodotti della società fallita, pur in polietilene, fossero imballaggi e che per tali beni l’obbligo contributivo spettasse al Conai, non al consorzio ricorrente. In cassazione il consorzio ha impugnato il decreto del tribunale con due motivi; il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo la tardività dell’opposizione per mancato rispetto del termine di cui agli artt. 98 e 99 legge fall., in collegamento con l’art. 327 c.p.c., poiché lo stato passivo era divenuto esecutivo il 23 ottobre 2012, la comunicazione ex art. 97 l. fall. non era stata inviata e l’opposizione era stata proposta solo il 14 marzo 2014.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale del fallimento e lo ha accolto, ritenendo che, in caso di omessa comunicazione al creditore escluso della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, l’opposizione debba comunque essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c. Poiché l’opposizione era stata proposta oltre tale termine, il Tribunale avrebbe dovuto dichiararla inammissibile. Conseguentemente la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, anche perché sulla domanda di insinuazione si era formato giudicato. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
L’opposizione allo stato passivo deve essere proposta nel termine previsto; il suo mancato rispetto comporta inammissibilità.
art. 99 l. fall.
È la norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo e i relativi termini di proposizione.
art. 97 l. fall.
La mancata comunicazione del curatore al creditore istante non elimina il termine per l’opposizione, che resta soggetto al limite semestrale applicato in via analogica.
art. 327 c.p.c.
È applicato analogicamente al rito dell’accertamento del passivo: in difetto di comunicazione del decreto, l’opposizione va proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di legittimità.
art. 141 disp. att. c.p.c.
Le regole sull’ordine logico delle questioni sono applicabili anche al giudizio di cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all’art. 111 Cost. a sostegno della ragione più liquida e dell’economia processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all’art. 24 Cost. a sostegno della ragione più liquida e dell’economia processuale.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa su una questione pregiudiziale o preliminare deve essere esaminato con priorità rispetto al ricorso principale, anche se formalmente condizionato.
- In tema di opposizione allo stato passivo, la mancata comunicazione al creditore escluso del decreto di esecutività non impedisce la decorrenza di un termine massimo per proporre opposizione; tale termine è individuato in via analogica in sei mesi dal deposito del decreto, secondo il modello dell’art. 327 c.p.c.
- La violazione del termine perentorio per l’opposizione allo stato passivo determina l’inammissibilità dell’opposizione e rende superfluo l’esame del merito della pretesa creditoria.
- Quando il giudicato si è formato sulla domanda di insinuazione al passivo, il ricorso principale contro il decreto che ha definito l’opposizione diviene inammissibile.
- La regola della ragione più liquida e le esigenze di economia processuale consentono di modificare l’ordine di trattazione delle questioni processuali, se ciò permette una definizione più rapida della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18951/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18953/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18957/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18958/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →