Sentenza n. 1433/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all’accredito di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 423/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione. La pronuncia da eseguire aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le stesse modalità previste per il personale assunto a tempo indeterminato, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione e la condanna alle spese, compreso il rimborso dei diritti di cancelleria. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il titolo giudiziale esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la rituale notifica all’Amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di euro 1.500,00 relativo agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere le somme dovute, compresa l’eventuale penalità di mora. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che la penalità non fosse manifestamente iniqua: l’inadempimento era ingiustificato, l’attività richiesta non presentava particolare complessità e il Ministero non aveva indicato ragioni ostative. La penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero, oltre il quale opera il commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 550,00 per compensi, oltre accessori, euro 3,92 per diritti di cancelleria e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria
La penalità di mora è applicabile anche per l’inadempimento di condanne pecuniarie. Nel caso concreto può essere fissata quando il ritardo è ingiustificato, l’adempimento non è complesso e non sussistono ragioni ostative, purché la sua applicazione non risulti manifestamente iniqua.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in relazione all’applicabilità della penalità di mora alle condanne pecuniarie.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sull’importo da accreditare, dalla maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione.
l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È la fonte normativa richiamata nella sentenza ottemperanda per il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione e contenente una condanna esecutiva, unita all’assenza di prova dell’adempimento o di fatti estintivi o modificativi, giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
- Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione l’adozione degli atti necessari a dare concreta esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento e nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie, quando il ritardo sia ingiustificato, l’attività richiesta non presenti particolare complessità e non emergano ragioni ostative, purché la penalità non produca un risultato manifestamente iniquo.
- Quando il giudice assegna un termine per l’adempimento spontaneo e, decorso tale termine, prevede l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, la penalità di mora può essere fatta decorrere dalla notificazione dell’ordine di pagamento e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché dopo l’attivazione del commissario il protrarsi dell’astreinte potrebbe risultare iniquo.
- Nel mandato conferito al commissario ad acta può essere compresa anche la liquidazione e corresponsione della penalità di mora maturata in base all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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