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Ordinanza

Ordinanza n. 107/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di modifica della composizione del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale dell’ASP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il sindacato ha impugnato la deliberazione con cui l’ASP ha sostituito un componente titolare e una componente supplente designati dal sindacato ricorrente con rappresentanti di altra organizzazione sindacale, prevedendo inoltre la partecipazione, senza diritto di voto e senza incidenza sulla composizione numerica, dei Direttori di Distretto, del Direttore dell’Ufficio del Personale e di un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante supplente. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della deliberazione. Il Tribunale ha rinviato alla fase di merito l’esame dell’eccezione di inammissibilità relativa alla procura speciale. Quanto alle censure cautelari, il ricorrente ha contestato la partecipazione dei dirigenti e la nomina del segretario verbalizzante, oltre agli effetti della modifica della rappresentanza sindacale nel Comitato Zonale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la partecipazione alle riunioni dei Direttori di Distretto dell’ASP e del Direttore dell’Ufficio del Personale, priva di diritto di voto e senza incidenza sulla composizione numerica del Comitato, non apparisse lesiva degli interessi del sindacato, anche considerando che lo stesso aveva chiesto la convocazione del Comitato. Ha rilevato inoltre che, in base alla normativa regionale, il Servizio di Emergenza 118 dipende amministrativamente e operativamente dall’ASP, alla quale sono attribuite competenze esclusive di gestione, organizzazione ed economia del servizio. La contestazione relativa alla nomina del segretario verbalizzante supplente è stata ritenuta inammissibile perché la nomina era già contenuta nella precedente deliberazione non impugnata e comunque infondata, poiché il segretario svolge mansioni meramente esecutive. È stato infine ritenuto insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile. L’eccezione sulla procura speciale è stata riservata al merito. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto, escludendo la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 2 l.r. Basilicata n. 2/2017

    Attribuisce all’ASP la competenza esclusiva, gestionale, economica e organizzativa sul Servizio di Emergenza 118.

  • art. 25, comma 1, l.r. Basilicata n. 19/2017

    Trasferisce all’ASP tutte le competenze relative al Servizio di Emergenza 118.

  • art. 82 r.d. n. 37/1934

    Richiamato nell’epigrafe con riguardo al domicilio del controinteressato presso la segreteria del Tribunale.

Massime di principio

  • La partecipazione a un organo collegiale amministrativo di soggetti privi del diritto di voto e senza incidenza sulla composizione numerica dell’organo non determina, di per sé, una lesione cautelativamente rilevante della posizione del ricorrente, soprattutto quando la partecipazione è funzionale allo svolgimento dei lavori dell’organo e il ricorrente ne abbia richiesto la convocazione.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera contestazione della composizione o delle modalità operative di un organo non è sufficiente in assenza di una concreta lesione attuale.
  • La contestazione di una nomina già contenuta in un precedente provvedimento, non impugnato, è inammissibile nel giudizio proposto contro un successivo atto modificativo che non rinnovi autonomamente quella determinazione.
  • Le funzioni di segretario verbalizzante, quando consistono in attività meramente esecutive e prive di potere deliberativo, non incidono sulla composizione sostanziale dell’organo collegiale né determinano, per ciò solo, un vizio della sua costituzione.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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