Cassazione Penale, Sentenza n. 36419/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari contestando: 1) il vizio di motivazione nella ritenuta recidiva reiterata specifica; 2) il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata, come conseguenza dell'affermazione della recidiva
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fornisca una motivazione congrua e sufficiente in ordine alla recidiva reiterata specifica, richiamando la natura e l'omogeneità dei precedenti penali dell'imputato (varie condanne tra il 1997 e il 2014 e misura di prevenzione nel 2001) e la pericolosità della condotta (uso di forbici, intento di fare del male). Tale ricostruzione giustifica il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, comma 4, c.p. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti formali dei motivi in cassazione; qui rilevato che i motivi sono stati enunciati nei limiti necessari per la motivazione
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 (richiamato anche d.l. n.137/2020 e successive proroghe)
Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e giustifica il procedimento svolto con requisitoria depositata dal Pubblico Ministero
art. 69, comma 4, cod. pen.
La recidiva reiterata specifica può costituire fattore ostativo al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; la corte ha ritenuto applicabile questa previsione
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 5859 del 27/10/2011
Ricordata quale principio secondo cui il giudice deve valutare concretamente se il nuovo episodio sia significativo rispetto ai precedenti e ai parametri dell'art. 133 c.p., come criterio di valutazione della recidiva e della pericolosità
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 35738 del 27/05/2010
Richiamata per delineare i parametri che il giudice deve considerare nella verifica della recidiva: natura dei reati, tipo di devianza, qualità dei comportamenti, margine di offensività, distanza temporale e omogeneità fra i reati
Corte Costituzionale, sentenza n. 192 del 2007
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale sul significato della recidiva come indicatore di maggiore colpevolezza e pericolosità
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per contestare efficacemente la recidiva reiterata specifica è necessario dimostrare che il nuovo illecito non sia "concretamente significativo" rispetto ai precedenti: occorre mettere in evidenza la diversa natura dei reati, la loro occasionalità, l'ampia distanza temporale e la mancata omogeneità rispetto alla nuova condotta
- Il giudice del merito deve motivare concretamente la ricorrenza della recidiva valutando parametri specifici (natura dei precedenti, tipo di devianza, margine di offensività, distanza temporale, omogeneità): la mancanza di tale valutazione può costituire motivo di censura in Cassazione
- Quando la recidiva reiterata specifica è stata logicamente motivata con riferimento ai parametri giurisprudenziali, essa può costituire ostacolo al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69 c.p.
- In cassazione i motivi devono essere formulati nei limiti di rigore previsti dall'art. 173 disp. att.: motivazioni generiche o prive di specificità rispetto ai profili richiesti rischiano l'inammissibilità o il rigetto
- La trattazione del ricorso senza intervento delle parti è ammessa in presenza di disposizioni emergenziali/procedurali (es. art. 23 co. 8 d.l. cit.): ciò non incide però sull'obbligo del giudice di verificare la congruità della motivazione di merito
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato a spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso
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