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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19668/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato per concorso in lesioni aggravate (capo A) e concorso in rapina pluriaggravata (capo D), con assorbimento dei reati di percosse (B) e minaccia (C). I mezzi di impugnazione erano: (1) carenza di prova della sua partecipazione concorsuale alle lesioni (violazione artt. 110, 582 c.p.); (2) mancata assoluzione per percosse e minaccia, in assenza di prova e per mancanza di connessione con la rapina e per assenza della querela per il reato perseguibile a querela; (3) mancata assoluzione per la rapina (capo D) per inesistenza di un contributo dell'imputato, e per difetto del dolo di rapina in quanto la sciarpa sarebbe stata gettata e non sottratta per profitto; (4) vizio nella valutazione delle aggravanti (art.112 n.1 e art.61 n.2 c.p.) e mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art.62 n.4 c.p.); (5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis) e contestazione della congruità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi e terzi motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché le questioni sollevate erano già state esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito: la Corte territoriale aveva ricostruito che il Pancaldi faceva parte di una "spedizione punitiva", individuandolo tramite dichiarazione di un aggredito (L. Mosca) e immagini di videosorveglianza, con apporto materiale e rilevante contributo morale/organizzativo all'aggressione e all'appropriazione della sciarpa. È stato confermato che si è integrato il reato di rapina (anche temporaneo possesso/appropriazione e profitto non necessariamente economico). Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse (i reati B e C sono stati assorbiti nella rapina D; le aggravanti erano state comunque subvalenti rispetto alle attenuanti già riconosciute). L'attenuante di speciale tenuità (art.62 n.4) è stata negata sulla base della plurioffensività della rapina e degli effetti sulla persona; le circostanze attenuanti generiche sono state rifiutate per la gravità e finalità "punitive" della condotta. Per l'inammissibilità del ricorso il Pancaldi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in quanto norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la nozione di concorso dato l'apporto materiale e morale/organizzativo del ricorrente

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto provata la partecipazione del ricorrente alle lesioni, fosse logicamente e fattualmente motivata

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina; la Corte ha ribadito che il reato è integrato anche con l'impossessamento temporaneo della cosa e che il profitto può essere anche morale o momentaneo, quindi la rapina è stata correttamente ritenuta sussistente

  • art. 112 c.p. (n.1 - aggravante)

    Aggravante richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale esclusione o inclusione dell'aggravante non dava un concreto vantaggio al ricorrente atteso il bilanciamento operato dai giudici di merito

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante (azione eseguita con più persone); la Corte ha ritenuto che la sua valutazione era stata adeguatamente considerata dai giudici di merito e che, comunque, risultava subvalente rispetto alle attenuanti

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ha condiviso il principio secondo cui per la rapina non basta il modesto valore economico del bene, ma occorre valutare gli effetti dannosi complessivi sulla persona, e nel caso concreto non sussisteva la speciale tenuità

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivatamente negato il riconoscimento richiamando la gravità e la finalità "punitiva" della condotta

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: richiamato dalla Corte rispetto al corretto esercizio della discrezionalità di merito nella fissazione della pena e nell'applicazione delle circostanze

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a euro 3.000

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma citata in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; richiamata in sede di udienza di legittimità

  • art. 339 c.p. (richiamato nel testo)

    Richiamato dalla difesa come aggravante contestata; la Corte non ha ritenuto che dalle valutazioni compiute emergesse un'influenza concreta tale da mutare l'esito sanzionatorio

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito: può sindacare solo la correttezza della motivazione e la conformità al diritto, non la riconsiderazione degli elementi fattuali già valutati in primo e secondo grado
  • La partecipazione a una "spedizione punitiva" o l'apporto organizzativo/morale può integrare il concorso nel reato anche se l'imputato non ha materialmente portato l'azione finale di violenza o l'appropriazione
  • Il reato di rapina può dirsi consumato anche con un impossessamento temporaneo della cosa e il "profitto" perseguito può essere economico, morale o temporaneo: ciò basta per integrare il dolo specifico
  • L'attenuante della speciale tenuità per i delitti plurioffensivi come la rapina richiede una valutazione complessiva degli effetti sulla persona e non si valuta solo il modesto valore economico del bene
  • Se l'accoglimento del motivo di impugnazione non comporterebbe un concreto vantaggio (es. reati assorbiti in una condanna già pronunciata, aggravanti ritenute subvalenti), manca interesse impugnatorio e il motivo è inammissibile
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito esercita ampia discrezionalità applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la sua valutazione è sindacabile in cassazione solo per vizio logico-giuridico o arbitrio
  • La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende può seguire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (art. 616 c.p.p.), specialmente se si rilevano profili di colpa nel ricorso stesso

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