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Sentenza

Sentenza n. 1208/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 25.06.2025, con il quale la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202501965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino, motivato dal raggiungimento del periodo massimo consentito per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione avesse considerato soltanto il superamento formale del termine massimo, senza valutare l'effettivo percorso accademico e lo stato di avanzamento degli studi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, ha contestato la mancata valutazione della propria posizione lavorativa e dell'interesse alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro. Il ricorrente si era immatricolato nell'anno accademico 2018/2019 a un corso di laurea triennale e, al momento del diniego, risultavano decorsi più di tre anni oltre la durata ordinaria del corso.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato respinto: l'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 stabilisce un limite massimo ai rinnovi del permesso per studio, non superiore a tre anni oltre la durata del corso, e tale limite riguarda la durata massima autorizzabile con i rinnovi, non il momento entro il quale deve essere presentata l'istanza. Il bilanciamento tra diritto allo studio e controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri è già stato compiuto dal legislatore. Nel caso concreto il limite era stato superato e il ricorrente non aveva dedotto documentati gravi motivi di salute o di forza maggiore. Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorrente non aveva contestato espressamente di aver ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento dava conto della documentazione presentata in riscontro e delle ragioni della sua irrilevanza. È stato invece accolto il terzo motivo: poiché il superamento del termine massimo era maturato nelle more del procedimento, la Questura avrebbe dovuto riaprire il procedimento e valutare gli elementi sopravvenuti, in particolare l'attività lavorativa svolta, l'interesse alla conversione del titolo e l'effettività del percorso di studi. Il diniego è stato pertanto annullato esclusivamente ai fini della riapertura del procedimento, nel contraddittorio con l'interessato, previa richiesta del nulla osta alla Prefettura, per valutare la sussistenza dei presupposti della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro. Le spese sono state compensate per l'accoglimento parziale e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

    Il limite di tre anni oltre la durata del corso riguarda la durata massima autorizzabile mediante i rinnovi, non il termine entro cui deve essere presentata l'istanza. Il superamento del limite impedisce il rinnovo per motivi di studio, salvo l'eventuale rilevanza di gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Nelle more della conclusione del procedimento relativo al rinnovo, il ricorrente ha potuto sostenere gli esami universitari e svolgere attività lavorativa; tali circostanze sono state considerate dal giudice nel valutare la necessità di riesaminare la posizione ai fini della possibile conversione del titolo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura procedimentale è stata respinta perché il ricorrente non aveva negato di aver ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento aveva esaminato la documentazione presentata in riscontro, spiegandone l'irrilevanza.

Massime di principio

  • Il limite massimo di tre anni oltre la durata ordinaria del corso di studio previsto per i rinnovi del permesso di soggiorno per motivi di studio attiene alla durata massima autorizzabile del soggiorno mediante rinnovi e non al momento di presentazione della relativa istanza.
  • Il superamento del limite massimo di durata del soggiorno per studio impedisce il rinnovo per tale causale quando non siano stati dedotti e documentati gravi motivi di salute o di forza maggiore; la mera effettività del percorso accademico non consente di superare il limite legislativo.
  • Quando il superamento del limite massimo per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio maturi nelle more del procedimento, l'amministrazione deve riesaminare la posizione tenendo conto degli elementi sopravvenuti e dell'eventuale interesse dell'interessato alla conversione del titolo per motivi di lavoro.
  • La riapertura del procedimento ai fini della possibile conversione del permesso di soggiorno per studio non comporta il riconoscimento automatico del diritto al rilascio del permesso per lavoro, ma impone all'amministrazione di valutare, nel contraddittorio con l'interessato e previa richiesta del nulla osta alla Prefettura, la sussistenza dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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