Sentenza n. 524/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - dell'elenco recante i risultati della prova scritta del «concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020, pubblicato sul sito web istituzionale del concorso in data 23 settembre 2022, nella parte in cui attribuisce all'elaborato di parte ricorrente, contrassegnato dall'identificativo di domanda n. 255, l'insufficiente punteggio di 5/10, decretandone l'esclusione dal prosieguo dell'iter selettivo; - del verbale n. 54 del 10 giugno 2022 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso ha proceduto alla valutazione dell'elaborato della ricorrente (id. domanda n. 255) attribuendogli l'insufficiente punteggio di 5/10, conosciuto a seguito di apposta istanza di accesso agli atti in data 18 ottobre 2022; - della griglia di valutazione dell'elaborato di parte ricorrente, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 18 ottobre 2022, nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il negativo punteggio di 5/10 e, in particolare, nella parte in cui assegna il punteggio di 1,50 all'indicatore «conoscenza sintattica, lessicale e ortografica, anche con riferimento al linguaggio tecnico» e di 1,50 all'indicatore «capacità di argomentare la traccia in maniera critica e personale, identificando la corrispondente normativa»; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 42 del 22 febbraio 2022 con cui la Commissione esaminatrice del concorso ha individuato i criteri di valutazione della prova scritta e redatto la relativa griglia di parametrazione; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020, poi ampliato di n. 500 posti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 22 marzo 2022; - dell'avviso relativo al calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti del primo gruppo dei candidati giudicati idonei alla prova scritta del concorso, pubblicato in data 3 ottobre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente; - dell'avviso relativo al calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti del secondo gruppo dei candidati giudicati idonei alla prova scritta del concorso, pubblicato in data 2 novembre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente; - dell'avviso relativo al calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti del terzo gruppo dei candidati giudicati idonei alla prova scritta del concorso, pubblicato in data 17 novembre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente; - della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non ancora adottata né pubblicata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivi degli interessi di parte ricorrente. nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del «concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 dicembre 2020» attualmente in corso di svolgimento, previa rideterminazione del punteggio spettante alla prova scritta e/o alla ricorrezione della stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la dichiarazione era stata notificata alle parti e depositata e che non vi era stata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione. Il giudice ha ritenuto rispettate le formalità previste dagli artt. 84 e 85 c.p.a. e ha adottato la pronuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Atto impugnato: valutazione insufficiente della prova scritta, con attribuzione del punteggio di 5/10 ed esclusione dalla successiva prova orale del concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'elenco dei risultati della prova scritta, il verbale di valutazione dell'elaborato, la relativa griglia di valutazione, i criteri valutativi, il bando e gli avvisi di convocazione alle prove orali, chiedendo l'annullamento degli atti nella parte in cui le era stato attribuito il punteggio di 5/10 e l'accertamento del suo interesse a essere ammessa alla prova orale previa rideterminazione del punteggio o ricorrezione dell'elaborato. Dal testo non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso; nessuna parte interessata alla prosecuzione del giudizio si è opposta.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rilevato che ... parte ricorrente ha rinunciato al ricorso ... Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia
La rinuncia al ricorso, in presenza delle condizioni previste dal codice del processo amministrativo, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84 c.p.a.
La rinuncia deve essere resa e comunicata secondo le formalità previste dalla disposizione; il loro rispetto consente la declaratoria di estinzione.
art. 85 c.p.a.
nessuna delle parti che ha interesse alla prosecuzione del giudizio si è opposta
L'assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione consente di definire il giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, quando sia notificata alle parti e depositata nel rispetto delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a. e non vi sia opposizione delle parti aventi interesse alla prosecuzione, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione dell'esito in rito, secondo la valutazione del giudice.
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