Sentenza n. 8810/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di sospensione adottato da Poste Italiane S.p.A., Comitato Qualificazione Imprese, CQI-07103 del 25 settembre 2025, notificato a Imaco S.p.A. in data 7 ottobre 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, tra cui, ove occorrer possa: - del Disciplinare Albo Fornitori di Poste Italiane S.p.A. del 28 aprile 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, per effetto del provvedimento sopravvenuto di riammissione, la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese della fase cautelare e del giudizio di merito sono state compensate, in considerazione della documentazione depositata e dell'andamento complessivo della controversia.
Atto impugnato: provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori - Comparto Lavori e Servizi di Manutenzione Multiservice, unitamente agli atti presupposti e connessi, incluso il Disciplinare dell'Albo Fornitori
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Poste Italiane S.p.A. aveva disposto la sua sospensione dall'Albo Fornitori, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non indica i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella fase cautelare il Collegio aveva sospeso gli effetti del provvedimento. Nelle more del giudizio, il Comitato Qualificazione Imprese di Poste Italiane S.p.A. ha deliberato la cessazione della sospensione e la riammissione della società nell'Albo Fornitori, con conferma della qualificazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La sopravvenuta riammissione della società nell'Albo Fornitori, con cessazione della sospensione e conferma della qualificazione, ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La riammissione del ricorrente in un albo o elenco amministrativo, accompagnata dalla cessazione dell'atto pregiudizievole e dalla conferma della qualificazione posseduta, determina la piena soddisfazione dell'interesse azionato quando elimina integralmente gli effetti contestati.
Come è indicizzato
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