Cassazione Penale, Sentenza n. 32358/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Cassazione che aveva ritenuto infondate le doglianze proposte contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che lo aveva ritenuto promotore, dirigente e organizzatore di due associazioni dedite al traffico di stupefacenti. Con un unico motivo deduce violazione degli artt. 606, comma 1, lett. e) e 625-bis c.p.p., in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, sostenendo un "errore percettivo" del giudice di legittimità nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni: secondo il ricorrente le dichiarazioni erano incongruenti e dimostravano un ruolo di subordinazione o di «cliente» rispetto al vertice (PAGANO Rosaria), non di promotore/finanziatore; inoltre lamenta asimmetria sanzionatoria rispetto al vertice e omissione nell'esame di specifiche censure.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta attiene a una diversa valutazione delle prove (errore di giudizio) e non a un errore di fatto o percettivo rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; ha altresì rilevato che il giudice di legittimità ha esaminato e motivato le doglianze dedotte (in particolare la questione del ruolo verticistico e l'attendibilità dei collaboratori) e non c'è stata omissione di pronuncia. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Norma sul contenuto del ricorso per cassazione che disciplina i motivi di impugnazione; la Corte rileva che il motivo impugnatorio mirava a diversa valutazione delle prove (censura valutativa) e non a profili di illegittimità indicati dall'art. 606 lett. e) fondanti errore percettivo rilevabile in cassazione
art. 625-bis c.p.p.
Rimedi per l'errore di fatto/percettivo: la Corte afferma che tale rimedio è applicabile solo se l'errore è riconducibile a una errata percezione di elementi fattuali; nel caso di specie il vizio denunciato è di giudizio (diversa valutazione probatoria) e quindi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 625-bis
art. 74 comma 1 d.P.R. 309/90
Norma che disciplina l'aggravamento delle pene per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; citata nella contestazione relativa alla qualificazione del ruolo del ricorrente (promotore/organizzatore) e alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di condanna alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità: la Corte ha applicato tale norma disponendo la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle Ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n.186
Giurisprudenza costituzionale richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte del ricorrente; la Corte osserva che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa
Massime di principio
- La Corte di legittimità distingue nettamente tra errore percettivo (errore di fatto) e errore di giudizio: solo il primo può giustificare i rimedi straordinari come previsto dall'art. 625-bis c.p.p.; le critiche che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, invece, errori di giudizio non rimediabili in cassazione con tale strumento
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso fondato su presunto "errore di fatto" è necessario individuare e dimostrare un elemento fattuale percepito erroneamente (contraddizione palese, omissione di valutazione di fatto decisivo), non limitarsi a contestare la valutazione della credibilità o la coerenza probatoria
- Quando si censura l'attendibilità dei collaboratori di giustizia o l'interpretazione di intercettazioni, il ricorrente deve indicare specifiche omissioni o paradossi percettivi nella motivazione, non la generale richiesta di rivalutazione delle prove
- La Corte verifica se il giudice di merito e il giudice di legittimità hanno esaminato le doglianze: va indicato con precisione quale censura non sia stata affrontata per sostenere omissione di pronuncia
- Rischio di condanna alle spese e di pagamento alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati manifestamente inammissibili o infondati: valutare la concretezza delle censure prima di proporre il ricorso
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