Cassazione Penale, Ordinanza n. 33824/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di appello è stato definito un concordato ex art. 599-bis c.p.p., con applicazione all'imputato della pena richiesta per i reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, dopo parziale riforma della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che la doglianza investe un profilo di determinazione della pena non incluso nell'accordo raggiunto e al quale l'imputato aveva rinunciato, sicché il motivo è considerato non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di concordato in appello, sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché l'unico motivo riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, profilo estraneo all'accordo e genericamente prospettato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo
art. 129 c.p.p.
art. 129 1 cod. proc. pen.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa in appello su concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione solo le censure che riguardano la validità del consenso prestato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale scostamento del decisum dall'accordo raggiunto.
- Non sono ammissibili doglianze che investano motivi espressamente rinunciati con l'adesione al concordato, né contestazioni sulla determinazione della pena che non si traducano in una sanzione illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, quando non rientri nel contenuto dell'accordo sulla pena, non può essere fatto valere in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, graduata anche in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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