Sentenza del 03/05/2016 n. 2563 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Requisito soggettivo - Prestazione occasionale - Assoggettabilità ai fini dell'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prestazione è stata ritenuta non soggetta a IVA perché occasionale e priva del requisito dell'abitualità. Di conseguenza, non è richiesto, per tale attività, l'apertura della partita IVA né l'assoggettamento della prestazione all'imposta sul valore aggiunto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione di un'attività come prestazione di lavoro autonomo occasionale e la conseguente assoggettabilità a IVA. La prestazione è considerata occasionale quando è svolta in modo saltuario, dietro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio, senza subordinazione né potere di coordinamento del committente. In assenza del requisito soggettivo dell'abitualità, richiesto dall'art. 5 del d.P.R. 633/1972, non sussiste l'obbligo di applicare l'IVA.
Norme richiamate
Art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni si considerano rilevanti ai fini IVA quando ricorre il requisito soggettivo dell'esercizio abituale dell'attività.
L'attività autonoma è soggetta a IVA solo se esercitata in modo abituale e non meramente occasionale. La natura sporadica della prestazione esclude il requisito soggettivo necessario per l'applicazione dell'imposta.
Massime di principio
- Una prestazione autonoma svolta una tantum o in modo realmente sporadico, senza organizzazione stabile e senza abitualità, normalmente non è soggetta a IVA.
- La qualificazione come prestazione occasionale dipende dalle modalità concrete e dalla continuità dell'attività, non soltanto dalla denominazione utilizzata dalle parti.
- L'assenza di subordinazione non è sufficiente da sola: occorre anche che l'attività non sia esercitata con carattere abituale o professionale.
- Se l'attività diventa ripetuta, organizzata o stabile, può configurarsi esercizio abituale di lavoro autonomo, con conseguente necessità di apertura della partita IVA e applicazione degli obblighi fiscali previsti.
- La mancanza del requisito IVA non esclude necessariamente altri obblighi fiscali o previdenziali, che devono essere valutati separatamente in base alla natura e all'importo del compenso.
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