Sentenza del 22/10/2020 n. 23161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha modificato il classamento dell'appartamento sito in Roma, riclassificandolo da A2 classe 4 ad A1 classe 3; censura anche della mancata integrazione del contraddittorio con l'altro nudo proprietario comproprietario
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso riguardante la mancata evocazione in giudizio dell'altro nudo proprietario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTP di Roma perché la controversia sia decisa previa estensione del contraddittorio all'altro nudo proprietario. La Corte ha altresì rilevato la nullità della notificazione del ricorso per Cassazione all'Avvocatura Generale dello Stato, ma per economie processuali ha deciso di pronunciare la nullità dei giudizi di merito per la mancata citazione del necessario litisconsorte e di disporre il rinvio.
Norme richiamate
Cass., SS.UU. n. 22641/2007
Principio secondo cui la notificazione alla diversa sede (Avvocatura) quando l'Amministrazione non vi abbia eletto domicilio è affetta da nullità; implica necessità di rinnovazione della notificazione
Cass., sez. 6-5, n. 1272/2020
in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprieta' tra piu' soggetti da' luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo
La classificazione catastale di un bene in comproprietà crea un litisconsorzio necessario: tutti i comproprietari devono essere parte del giudizio, pena la nullità degli atti e delle decisioni
Costituzione, art. 111, comma 2
Principio della ragionevole durata del processo usato dalla Corte per giustificare la decisione di affrontare subito la nullità del contraddittorio anziché disporre solo la rinnovazione della notificazione
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi al classamento o alla natura di un immobile in comproprietà, tutti i comproprietari costituiscono litisconsorzio necessario: l'assenza di anche uno solo di essi rende i provvedimenti impugnati viziati per nullità e obbliga a riaprire il procedimento per estendere il contraddittorio.
- La mancata evocazione di un necessario litisconsorte può essere fatta valere in qualsiasi grado e, se accertata, determina la cassazione con rinvio per nuovo giudizio che integri la partecipazione di tutti i comproprietari.
- Le notificazioni a soggetti istituzionali (es. Avvocatura Generale dello Stato) sono valide solo se il soggetto destinatario aveva eletto domicilio o aveva effettivamente svolto difesa in quel grado; in caso contrario la notificazione è nulla e va rinnovata.
- Per ragioni di economia processuale e tutela della durata ragionevole del processo, il giudice di legittimità può affrontare e decidere questioni di nullità processuali rilevanti (come l'assenza del litisconsorte) anziché limitarsi a disporre la rinnovazione della notificazione, quando ciò eviti inutili e ripetuti procedimenti.
- Chi impugna atti di classamento di beni in comproprietà deve preventivamente verificare e, se necessario, chiedere l'integrazione del contraddittorio per tutti i comproprietari; alternativamente la parte può chiedere la regressione del procedimento al primo grado per regolarizzare la situazione prima della decisione di merito.
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