Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4237/2026 - Napoli, Sezione 5

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ottemperanza alla sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 del 15/09/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 537/2023 del 17/01/2023, notificata in data 17/01/2023 e passata in giudicato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\6\2025: per la piena ottemperanza della sentenza tar Campania - Napoli n. 4475/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 375/2023, per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza n.5061/2023 del TAR Campania – Napoli e delle successive ordinanze di esecuzione nn. 2202/2024, 5086/24 e 783/2025; nonché per la nullità/illegittimità: a) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione avente ad oggetto “decreto di attuazione della delibera di consiglio comunale n.56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania - V sez. - n.4475/2015 recante autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale ex art 42 bis TUE riconoscimento ex art 194 lettera a D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii; b) della delibera di consiglio comunale n.56 del 31/12/2016 (ove lesiva ed in quanto vigente dopo 9 anni) con cui si è disposto, avviando il procedimento di acquisizione, completato solo con la determina impugnata al punto a), di autorizzare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Marcianise fgl. 7 particella 1031, fgl. 7 part 1185, fgl. 7 particella 1187 e fgl. 7 particella 1099, occorsi per la realizzazione degli alloggi sociali ad opera della coop. Lalla dando atto che la stessa si perfezionerà solo a seguito del pagamento delle somme dovute, dando mandato al dirigente del III settore di adottare il decreto di acquisizione dopo aver acquisito dichiarazione da parte della ditta proprietaria di non aver null’altro a pretendere quantificando la spesa in euro 385.591,63 dando mandato ad un legale di recuperare l’importo dalla cooperativa Lalla (mai avvenuto); c) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\6\2025: per la piena ottemperanza della sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 confermata dalla sentenza del Consiglio di stato 537/2023; nonché per la nullità/illegittimità: a) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione del comune di Marcianise, avente ad oggetto “decreto di attuazione della Delibera di consiglio comunale n. 56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania V sez n. 4475/2015 di presa d’atto della sentenza Tar Campania V sez. n.4475/2015, autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale ex art 42 bis TUE riconoscimento ex art 194 lettera a) dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.”, con cui il Comune, affermando di aver “sospeso il procedimento” e senza compiere l’attualizzata valutazione circa l’opportunità o meno di procedere alla restituzione del suolo, nel rispetto dell’art 42 bis TUE che non consente la retroattività dell’acquisizione, ha quantificato il valore risarcitorio al 2016 ed ha disposto l’acquisizione dei beni ex art 42 bis TUE; b) della delibera di consiglio comunale di Marcianise n.56 del 31/12/2016 (ove lesiva ed in quanto vigente dopo 9 anni, implicitamente revocata), con cui si è disposto, avviando il procedimento di acquisizione, completato solo con la determina impugnata al punto a), di autorizzare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Marcianise dei suoli fgl. 7 particella 1031, fgl. 7 part. 1185, fgl. 7 particella 1187 e fgl. 7 particella 1099, occorsi per la realizzazione degli alloggi sociali ad opera della coop. Lalla, dando atto che l’acquisizione stessa si perfezionerà solo a seguito del pagamento delle somme dovute, dando mandato al dirigente del III settore di adottare il decreto di acquisizione dopo aver acquisito dichiarazione da parte della ditta proprietaria di non aver null’altro a pretendere, quantificando la spesa in euro 385.591,63, dando mandato ad un legale di recuperare l’importo dalla cooperativa Lalla, e dai suoi aventi causa, delibera mai comunicata, né notificata se non in sede di esecuzione dinnanzi al Commissario ad acta; c) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente ivi comprese ed in quanto lesive: - della nota 23090 del 21/9/2016 richiamata nel decreto dirigenziale 1/2025, con cui il dirigente del III settore erroneamente ha affermato che i ricorrenti non avrebbero dato riscontro alla nota endoprocedimentale 1759 del 26/1/2016, che altresì si impugna ove lesiva, mentre i soci della Cooperativa Lalla avrebbero sollevato censure solo rispetto all’obbligo del Comune di recuperare somme anche da loro, essendo il debito solo in capo alla Cooperativa (ormai estinta); - della nota comunale n.22602 del 7/5/2025 a firma del Segretario Generale del Comune di Marcianise con cui venivano resi i pareri tecnico e contabile al Commissario ad acta come da sua richiesta sulla quantificazione dell’indennizzo e del danno redatta dal commissario ad acta; - del parere n. 22268 del 6/5/2025 di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile n. 22287 del 6/5/2025; - della nota 22874 del 9/5/2025 a firma del dirigente del III settore con cui si è affermata la disponibilità dell’Ente a perfezionare l’iter di acquisizione sanante di cui alla delibera CC 56/2016, provvedendo alle stime delle somme risarcitorie ulteriori da corrispondere ai proprietari dei suoli; - della nota 252329 del 21/5/2025 con cui il Segretario comunale ha “confermato la validità e completezza amministrativa” della delibera 56 del 31/12/2016, senza sottoporla al Consiglio Comunale a seguito della rinnovata istruttoria; - della precedente nota 25285 del 20/5/2025 con cui il Comune ha confermato la regolarità amministrativa della delibera 56/2016 adottata con i prescritti pareri favorevoli; - della nota n.26008 del 23/5/2025 con cui l’Amministrazione confermava l’esecutività della DGC 56/2016 in assenza di qualsivoglia istruttoria, né motivazione; - delle note 21022 del 28/5/2025, 24267 del 15/5/2025, 26091 del 23/5/2025 conosciute perché richiamate nel DD 1/2025, con cui sarebbero stati acquisiti i pareri del supporto legale, che altresì si impugnano, benché non conosciuti, nonché il predetto e richiamato parere legale di cui si ignorano estremi e contenuti, relativo alla possibilità di procedere in ottemperanza, nonostante l’avvenuto insediamento del Commissario ad acta, ove fosse ritenuto acquisito agli atti del procedimento, ma che sembrerebbe non aver valutato l’ultrattività della delibera consiliare; - della nota 30856 del 12/6/2025, allegata al DD 1/2025. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\10\2025: PER LA PIENA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 4475/2015, CONFERMATA DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 537/2023 – PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI OTTEMPERANZA N.5061/2023 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI E DELLE SUCCESSIVE ORDINANZE DI ESECUZIONE NN. 2202/2024, 5086/24 E 783/2025, NONCHE’ PER LA NULLITA’/ILLEGITTIMITA’ a) della determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e manutenzione del Comune di Marcianise, adottata in esecuzione dei provvedimenti violativi del giudicato ed impugnati per nullità/illegittimità con ricorso e primi e secondi motivi aggiunti, avente ad oggetto “decreto dirigenziale n. 1 del 12/06/2025 – Costituzione del deposito definitivo amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a favore di Scognamiglio Gianpiero, Scognamiglio Nicola e Scognamiglio Maria dell’indennità ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 non condivisa” con la quale è stato ordinato, ai sensi dell’art. 20 co. 14 ed art. 42-bis del DPR 327/2001, il deposito definitivo per la somma complessiva di € 569.368,94 presuntivamente comprensiva del risarcimento del danno relativamente all’acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 7 particella 5246E; b) della nota prot. N. 43580 del 08/08/2025 di trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli della determina sub a) ove lesiva; c) della nota prot. n. 141995 del 28708/2025 avente ad oggetto “Servizio Depositi Definitivi Napoli - Apertura del deposito definitivo n. 1431545”; d) determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 avente ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/06/2025 e determinazione dirigenziale n. 584/2025 di costituzione del deposito definitivo amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a favore di Scognamiglio Gianpiero, Scognamiglio Nicola e Scognamiglio Maria dell’indennità ex art. 42-bis del DPR 327/2001 non condivisa - Disposizione versamento per perfezionamento del deposito amministrativo definitivo.” e) della nota prot. N. 50740 del 25/09/2025 di trasmissione dell’atto di liquidazione sub d) alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli; f) della nota prot. n. 48856 del 12/09/2025 con la quale il Dirigente del III settore del Comune di Marcianise ha comunicato al Commissario ad acta che con Atto di Liquidazione n. 1267 del 08/09/2025 è stato predisposto il versamento delle somme previsto sul conto corrente della Tesoreria Centrale e che in data 11/09/2025 sono stati emessi i mandati di pagamento nn. 2025.3409 e 2025.3410; di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque adottato in violazione del giudicato e dei diritti ed interessi di parte ricorrente e in particolare per l’accertamento di nullità e decadenza di atti adottati 9 anni orsono;

Giustizia amministrativa202302308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti adottati dal Comune di Marcianise e dal Commissario ad acta in esecuzione di sentenze e ordinanze di ottemperanza, inclusi il decreto di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e i successivi atti di deposito delle somme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere la piena esecuzione di precedenti sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato, nonché della sentenza di ottemperanza e delle successive ordinanze esecutive. Con motivi aggiunti hanno impugnato, deducendone la nullità o illegittimità per violazione del giudicato, il decreto dirigenziale comunale che disponeva l'acquisizione sanante di alcuni terreni ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, la precedente deliberazione consiliare, varie note e pareri comunali e, successivamente, gli atti di costituzione e versamento di un deposito definitivo amministrativo per complessivi euro 569.368,94. Tra le contestazioni formulate figuravano l'omessa attualizzata valutazione sull'opportunità di restituire i suoli, la quantificazione del valore risarcitorio a una data risalente, la pretesa ultrattività della deliberazione consiliare del 2016 e l'adozione degli atti in presenza del Commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Commissario ad acta ha depositato un'istanza di chiarimenti, che non risulta notificata a tutte le parti, in particolare alla Cooperativa Lalla, rimasta non costituita.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di ottemperanza né le censure di nullità o illegittimità degli atti impugnati. Ha rilevato che l'istanza di chiarimenti depositata dal Commissario ad acta non era stata notificata a tutte le parti del giudizio e ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti della Cooperativa Lalla, affinché possa conoscere l'istanza e difendersi. Ha quindi ordinato alla parte più diligente di notificare l'istanza alla società entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua eventuale notifica se anteriore, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    acquisizione al patrimonio comunale

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'acquisizione sanante dei suoli e degli atti comunali oggetto di contestazione; l'ordinanza non ne definisce l'applicazione nel merito.

  • art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001

    deposito definitivo amministrativo

    La disposizione è richiamata negli atti impugnati quale fondamento del deposito delle somme; l'ordinanza non formula una valutazione definitiva sulla sua applicazione.

  • art. 194, lett. a), d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata nel decreto dirigenziale quale fondamento del riconoscimento della spesa; l'ordinanza non esamina nel merito tale profilo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando un'istanza del Commissario ad acta rilevante per la prosecuzione del giudizio non risulta notificata a una parte, il giudice deve assicurare l'integrità del contraddittorio prima di esaminarla.
  • L'integrazione del contraddittorio può essere ordinata mediante notificazione dell'istanza alla parte non raggiunta, assegnando un termine alla parte più diligente e rinviando la trattazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.