Sentenza n. 7316/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento prot 6366 del 19/06/25 di diniego del rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per recarsi in Italia e svolgere attività di assistente familiare nell’ambito dell’accudimento di una persona disabile. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e, dall’altro, la violazione dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, in relazione al d.m. 850/2011, nonché degli obblighi motivazionali e istruttori, sostenendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando l’assenza di una consolidata esperienza lavorativa nel settore, la sospensione del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi del d.l. 145/2024 e l’ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, ritenendo attuale l’interesse del ricorrente all’annullamento del diniego e non risultando soddisfatta la pretesa sostanziale. Ha respinto il primo motivo: a seguito delle innovazioni introdotte dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, l’amministrazione non era tenuta a comunicare il preavviso di rigetto nella materia considerata. Ha accolto il secondo motivo, rilevando il difetto di motivazione e di istruttoria e il travisamento dei fatti. La disciplina di settore non stabilisce requisiti di esperienza per il lavoro di assistenza familiare; pertanto, il provvedimento non spiegava adeguatamente perché l’esperienza analoga documentata fosse stata ritenuta irrilevante e non risultava svolto alcun accertamento sull’attività concretamente prestata. Anche l’incongruenza tra domanda di visto e documentazione, dedotta soltanto in giudizio, costituiva motivazione postuma inammissibile, pur potendo essere oggetto di approfondimento in contraddittorio, anche mediante colloquio consolare. Parimenti, la sospensione del nulla osta, non indicata nel provvedimento ma richiamata solo in giudizio, non poteva integrare la motivazione dell’atto. Il giudice ha precisato che l’amministrazione conserva il potere-dovere di verificare l’autenticità del certificato, le mansioni effettivamente svolte e, nel riesercizio del potere, la validità del nulla osta al termine degli accertamenti demandati al S.U.I. e all’I.N.L. Il rischio migratorio deve essere fondato su gravi e concordanti indici fattuali emersi dall’istruttoria e non su ipotesi. La richiesta di condanna diretta al rilascio del visto è stata respinta per la permanenza di profili istruttori e valutativi. Il diniego è stato annullato e l’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha escluso l’obbligo dell’amministrazione di emettere il preavviso di rigetto nella materia considerata, in ragione delle innovazioni introdotte dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024.
art. 4 d.lgs. 286/1998
È stato richiamato quale fondamento della disciplina dei presupposti per l’ingresso dello straniero, in relazione al d.m. 850/2011.
d.m. 850/2011, allegato A, punto 8
La disciplina non fissa requisiti di esperienza per il lavoro di assistenza familiare; l’amministrazione deve quindi motivare adeguatamente l’eventuale irrilevanza dell’esperienza documentata e svolgere i necessari accertamenti.
art. 3 d.m. 850/2011
Il colloquio consolare può costituire strumento di approfondimento in contraddittorio delle incongruenze relative alla domanda e alla documentazione prodotta.
d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
Le innovazioni normative sono state poste dal TAR a fondamento dell’esclusione dell’obbligo di preavviso di rigetto nella fattispecie.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per l’ordinanza cautelare con cui è stata fissata l’udienza di merito.
Massime di principio
- Nella valutazione delle domande di visto per lavoro subordinato, quando la disciplina di settore non prevede specifici requisiti di esperienza professionale, l’amministrazione non può ritenere irrilevante l’esperienza documentata senza esplicitare le ragioni e svolgere un’adeguata istruttoria sull’attività concretamente svolta.
- Il diniego di visto deve essere motivato sulla base di elementi già acquisiti e valutati nel procedimento; l’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto mediante nuove ragioni, quali la sospensione del nulla osta o incongruenze documentali non previamente contestate.
- La valutazione del rischio migratorio, inteso come possibile abuso del titolo di ingresso, deve fondarsi su gravi e concordanti indici fattuali emersi dall’accertamento dei presupposti e delle finalità del viaggio, non potendo basarsi su ricostruzioni meramente ipotetiche.
- L’annullamento del diniego di visto non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione al rilascio del visto quando residuano accertamenti sull’autenticità della documentazione, sulle mansioni precedentemente svolte o sulla validità del nulla osta; in tal caso l’amministrazione deve riesercitare il potere.
- Nel riesercizio del potere successivo all’annullamento del diniego, l’amministrazione consolare deve verificare anche la validità del nulla osta, all’esito degli accertamenti rimessi al S.U.I. e all’I.N.L.
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