Ordinanza n. 245/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto personalizzato, o Progetto di vita, relativo a un minore con disabilità, adottato in via definitiva, nella parte in cui non prevedeva specifiche attività sportive e laboratoriali e stabiliva una durata di soli tre mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il Progetto personalizzato del figlio minore, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con il primo motivo ha contestato l'omessa previsione di attività sportive e laboratoriali, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 14 della legge n. 328/2000, dell'art. 91 della legge regionale n. 11/2010, degli artt. 18, 21 e 26 del d.lgs. n. 62/2024, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 2 della legge n. 227/2021, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del D.A. Salute n. 29/2010 e del decreto interministeriale 23 novembre 2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sviamento e contraddittorietà. In particolare, ha dedotto che il progetto si discostava dalle valutazioni dell'U.O.C. Disturbi dello Spettro Autistico dell'ASP di Palermo, del Dipartimento di Salute Mentale della medesima Azienda e dell'Oasi di Troina, documentazione già nella disponibilità delle amministrazioni, che indicavano la necessità di attività sportiva e di laboratorio musicale. Con il secondo motivo ha contestato la previsione di una durata di soli tre mesi, deducendo violazione delle medesime disposizioni di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento, in quanto la brevità del termine avrebbe impedito il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e una seria valutazione delle esigenze della persona con disabilità.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per entrambi i profili dedotti. Quanto alle attività sportive e laboratoriali, ha rilevato che il progetto prevedeva genericamente un servizio di tutoraggio di supporto esterno per attività ludico-ricreative, laboratoriali e sportive, senza specificare quali attività il minore avrebbe concretamente potuto seguire, nonostante le prescrizioni mediche già conosciute dalle amministrazioni. Il giudice ha considerato non motivata la discrasia tra la documentazione sanitaria e il contenuto del progetto, richiamando e condividendo il principio espresso dal CGARS secondo cui, quando l'amministrazione non recepisce istanze di trattamento terapeutico a favore di una persona con disabilità, deve esplicitare le ragioni del diniego. Quanto alla durata, ha rilevato l'incongruenza tra il termine trimestrale previsto per la revisione del progetto e il termine quinquennale stabilito dall'INPS per la revisione periodica delle condizioni di salute dell'interessato. Pur ravvisando il fumus, il TAR non ha disposto una sospensione tipica dell'atto, ritenendo che il periculum in mora potesse essere fronteggiato mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., di una prossima udienza pubblica di merito, fissata al 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto poi che mercé il suo atto di gravame parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
al pregiudizio paventato dalla parte ricorrente nelle more dell’odierno giudizio è possibile ovviare fissando ai sensi di quanto disposto dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. a breve l’udienza pubblica di discussione del gravame
La fissazione di una ravvicinata udienza di merito può costituire misura cautelare idonea a fronteggiare il periculum in mora, anche senza sospensione tipica dell'atto.
art. 14 legge n. 328/2000
Violazione dell’art. 14 legge n. 328/2000
È invocato quale parametro normativo della disciplina dei progetti individuali a favore delle persone con disabilità.
art. 91 legge regionale n. 11/2010
violazione dell’art. 91 legge reg. n. 11/2010
È invocato quale parametro regionale del progetto personalizzato per la persona con disabilità.
art. 3 legge n. 241/1990
violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990
Il difetto di motivazione è stato ravvisato nella mancata esplicitazione delle ragioni per cui il progetto non recepiva le indicazioni terapeutiche relative alle attività sportive e laboratoriali.
art. 97 Cost.
Violazione dell’art. 97 Cost.
È stato dedotto quale parametro costituzionale dell'azione amministrativa.
artt. 18, 21 e 26 d.lgs. n. 62/2024
violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 62/2024; ... violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 62/2024 ... violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 62/2024
Sono stati invocati quali disposizioni disciplinanti i diritti e i progetti di vita delle persone con disabilità.
art. 2 legge n. 227/2021
violazione ... dell’art. 2 legge n. 227/2021
È stato invocato quale parametro della delega e della disciplina in materia di disabilità.
art. 19, comma 1, lett. a), Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
violazione dell’art. 19, comma L, lett. A), Convenzione Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità
È stato invocato quale parametro convenzionale a tutela della vita indipendente e dell'inclusione nella comunità.
D.A. Salute n. 29/2010
violazione del D.A. Salute n. 29/2010
È stato invocato quale disciplina amministrativa sanitaria di riferimento.
Decreto interministeriale 23 novembre 2016
violazione del D. Interministeriale 23.11.2016
È stato invocato quale ulteriore parametro regolativo dei progetti e degli interventi in favore delle persone con disabilità.
art. 133 c.p.a.
le controversie attinenti alla fase di aggiornamento dei Piani di Assistenza Individualizzati - oggi Progetti di vita - in favore delle persone con disabilità rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo
Secondo il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite, le controversie relative alla fase di aggiornamento dei Piani di Assistenza Individualizzati, oggi Progetti di vita, rientrano nella giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase di aggiornamento dei Piani di Assistenza Individualizzati, oggi denominati Progetti di vita o Progetti personalizzati, a favore delle persone con disabilità rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Quando l'amministrazione, nel predisporre un progetto personalizzato per una persona con disabilità, non recepisce indicazioni o richieste di trattamento terapeutico risultanti dalla documentazione sanitaria acquisita, deve indicare specificamente le ragioni del mancato recepimento.
- La previsione generica di un servizio di supporto per attività ludico-ricreative, laboratoriali e sportive non è sufficiente quando il progetto deve individuare concretamente gli interventi spettanti alla persona con disabilità e quando la documentazione sanitaria indica specifiche attività necessarie.
- In sede cautelare, la fissazione di una ravvicinata udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può essere ritenuta misura idonea a fronteggiare il periculum in mora, senza disporre la sospensione tipica dell'efficacia dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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