L.R. Piemonte 25/2006
"Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Piemonte la Commissione di garanzia quale organo consultivo indipendente su questioni statutarie, conflitti di attribuzione, leggi statali invasive e coerenza di proposte normative. Riforma inoltre le procedure su referendum e iniziativa popolare/degli enti locali, con regole transitorie che rinviano l’applicazione delle modifiche all’insediamento della nuova Commissione.
Commissione di garanzia regionale e modifiche alla disciplina di referendum e iniziativa popolare
Commissione di garanzia regionale e disciplina collegata
La legge regionale del Piemonte istituisce la Commissione di garanzia prevista dallo Statuto e ne definisce composizione, attribuzioni, funzionamento, tempi di espressione dei pareri e rapporto con le procedure di referendum e di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali. Interviene inoltre su diverse leggi regionali già vigenti per adeguarle al nuovo organo.
Funzioni e ambito di intervento
La Commissione opera come organo consultivo indipendente e imparziale. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei consiglieri regionali o del Consiglio delle autonomie locali, esprime pareri su:
- interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra organi regionali e tra Regione ed enti locali;
- carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti statali aventi forza di legge;
- coerenza statutaria di proposte e disegni di legge;
- coerenza statutaria dei progetti di regolamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Le commissioni consiliari possono chiedere pareri tramite richiesta motivata al Presidente del Consiglio regionale.
Composizione, nomina e durata
La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi, sulla base di candidature presentate secondo la disciplina regionale sulle nomine. I componenti sono:
- un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- due ex consiglieri regionali. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente a maggioranza assoluta. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. I componenti durano sei anni e non sono rieleggibili; in caso di cessazione anticipata, il sostituto resta in carica sei anni.
Incompatibilità, accesso agli atti e organizzazione
L’incarico è incompatibile con qualsiasi attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa generare conflitto di interessi con la Regione. Nell’esercizio delle funzioni, i componenti hanno libero accesso agli uffici e agli atti regionali, nei limiti connessi all’incarico. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione.
Trattamento economico
Ai componenti spetta, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di euro 220,00 e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo limiti e modalità stabiliti dall’Ufficio di Presidenza. Se si usa l’autovettura, è dovuta un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde AGIP vigente all’inizio di ogni mese.
Tempi per i pareri e loro efficacia
La Commissione deve esprimere il parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine è prorogabile una sola volta per ulteriori 30 giorni, con motivazione. Decorso il termine, gli organi regionali possono comunque procedere. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. I pareri sono trasmessi al Consiglio regionale; Presidente e Giunta riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo, ma possono deliberare in senso contrario con provvedimento motivato.
Referendum e iniziativa legislativa popolare e degli enti locali
La Commissione è anche chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum, secondo la disciplina della legge regionale n. 4 del 1973. Inoltre funge da organo consultivo sulle questioni tecnico-giuridiche relative all’interpretazione e applicazione, nel caso concreto, delle norme statutarie, regionali e nazionali rilevanti nei procedimenti partecipativi. Gli organi regionali coinvolti in tali procedimenti devono sentire il parere della Commissione.
Modifiche alla disciplina dei referendum
La legge aggiorna la legge regionale n. 4 del 1973 prevedendo che:
- le richieste di referendum siano depositate ogni anno dal 1° gennaio al 30 settembre;
- entro il 31 ottobre la Commissione esamini tutte le richieste e decida su ricevibilità e ammissibilità;
- in caso di irregolarità, sia fissato un termine per la sanatoria non superiore a 30 giorni dalla comunicazione;
- il Presidente della Giunta notifichi tempestivamente ai promotori o delegati le irregolarità da sanare;
- entro il 31 dicembre l’Ufficio di Presidenza decida sulla concentrazione delle richieste omogenee o analoghe. Le decisioni su ricevibilità, ammissibilità e concentrazione sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta entro il 15 gennaio.
Modifiche alla disciplina del referendum regionale e alla l.r. 55/1990
Vengono sostituiti i riferimenti alla precedente Commissione consultiva con quelli alla Commissione di garanzia nelle leggi regionali sul referendum popolare ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione. Il Titolo II della l.r. 55/1990 è abrogato, salvo il comma 2 dell’articolo 5, che viene aggiornato nei riferimenti alla nuova Commissione.
Regime transitorio
La precedente Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare, degli enti locali e di referendum continua a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento della nuova Commissione di garanzia, momento dal quale è soppressa. Le modifiche agli articoli della l.r. 4/1973, della l.r. 22/2004 e della l.r. 55/1990 si applicano solo dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di euro 95.000,00 per il biennio 2006-2007. Per il 2006 sono previsti euro 30.000,00 per istituzione e funzionamento della Commissione, coperti mediante risorse di bilancio indicate dalla legge; per il 2007 sono previsti euro 65.000,00, finanziati secondo le regole contabili regionali richiamate dalla norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 ago 2006L.R. Piemonte 30/2006
- Legge · 7 ago 2006L.R. Piemonte 31/2006
- Legge · 26 giu 2006L.R. Piemonte 22/2006
- Legge · 16 giu 2006L.R. Piemonte 21/2006
- Legge · 18 set 2006L.R. Piemonte 32/2006
- Legge · 24 mag 2006L.R. Piemonte 20/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →