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Legge

L.R. Piemonte 25/2006

"Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 25/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Piemonte la Commissione di garanzia quale organo consultivo indipendente su questioni statutarie, conflitti di attribuzione, leggi statali invasive e coerenza di proposte normative. Riforma inoltre le procedure su referendum e iniziativa popolare/degli enti locali, con regole transitorie che rinviano l’applicazione delle modifiche all’insediamento della nuova Commissione.

Commissione di garanzia regionale e modifiche alla disciplina di referendum e iniziativa popolare

Commissione di garanzia regionale e disciplina collegata

La legge regionale del Piemonte istituisce la Commissione di garanzia prevista dallo Statuto e ne definisce composizione, attribuzioni, funzionamento, tempi di espressione dei pareri e rapporto con le procedure di referendum e di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali. Interviene inoltre su diverse leggi regionali già vigenti per adeguarle al nuovo organo.

Funzioni e ambito di intervento

La Commissione opera come organo consultivo indipendente e imparziale. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei consiglieri regionali o del Consiglio delle autonomie locali, esprime pareri su:

  • interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra organi regionali e tra Regione ed enti locali;
  • carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti statali aventi forza di legge;
  • coerenza statutaria di proposte e disegni di legge;
  • coerenza statutaria dei progetti di regolamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Le commissioni consiliari possono chiedere pareri tramite richiesta motivata al Presidente del Consiglio regionale.

Composizione, nomina e durata

La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi, sulla base di candidature presentate secondo la disciplina regionale sulle nomine. I componenti sono:

  • un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
  • due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
  • due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
  • due ex consiglieri regionali. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente a maggioranza assoluta. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. I componenti durano sei anni e non sono rieleggibili; in caso di cessazione anticipata, il sostituto resta in carica sei anni.

Incompatibilità, accesso agli atti e organizzazione

L’incarico è incompatibile con qualsiasi attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa generare conflitto di interessi con la Regione. Nell’esercizio delle funzioni, i componenti hanno libero accesso agli uffici e agli atti regionali, nei limiti connessi all’incarico. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione.

Trattamento economico

Ai componenti spetta, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di euro 220,00 e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo limiti e modalità stabiliti dall’Ufficio di Presidenza. Se si usa l’autovettura, è dovuta un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde AGIP vigente all’inizio di ogni mese.

Tempi per i pareri e loro efficacia

La Commissione deve esprimere il parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine è prorogabile una sola volta per ulteriori 30 giorni, con motivazione. Decorso il termine, gli organi regionali possono comunque procedere. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. I pareri sono trasmessi al Consiglio regionale; Presidente e Giunta riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo, ma possono deliberare in senso contrario con provvedimento motivato.

Referendum e iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

La Commissione è anche chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum, secondo la disciplina della legge regionale n. 4 del 1973. Inoltre funge da organo consultivo sulle questioni tecnico-giuridiche relative all’interpretazione e applicazione, nel caso concreto, delle norme statutarie, regionali e nazionali rilevanti nei procedimenti partecipativi. Gli organi regionali coinvolti in tali procedimenti devono sentire il parere della Commissione.

Modifiche alla disciplina dei referendum

La legge aggiorna la legge regionale n. 4 del 1973 prevedendo che:

  • le richieste di referendum siano depositate ogni anno dal 1° gennaio al 30 settembre;
  • entro il 31 ottobre la Commissione esamini tutte le richieste e decida su ricevibilità e ammissibilità;
  • in caso di irregolarità, sia fissato un termine per la sanatoria non superiore a 30 giorni dalla comunicazione;
  • il Presidente della Giunta notifichi tempestivamente ai promotori o delegati le irregolarità da sanare;
  • entro il 31 dicembre l’Ufficio di Presidenza decida sulla concentrazione delle richieste omogenee o analoghe. Le decisioni su ricevibilità, ammissibilità e concentrazione sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta entro il 15 gennaio.

Modifiche alla disciplina del referendum regionale e alla l.r. 55/1990

Vengono sostituiti i riferimenti alla precedente Commissione consultiva con quelli alla Commissione di garanzia nelle leggi regionali sul referendum popolare ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione. Il Titolo II della l.r. 55/1990 è abrogato, salvo il comma 2 dell’articolo 5, che viene aggiornato nei riferimenti alla nuova Commissione.

Regime transitorio

La precedente Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare, degli enti locali e di referendum continua a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento della nuova Commissione di garanzia, momento dal quale è soppressa. Le modifiche agli articoli della l.r. 4/1973, della l.r. 22/2004 e della l.r. 55/1990 si applicano solo dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di euro 95.000,00 per il biennio 2006-2007. Per il 2006 sono previsti euro 30.000,00 per istituzione e funzionamento della Commissione, coperti mediante risorse di bilancio indicate dalla legge; per il 2007 sono previsti euro 65.000,00, finanziati secondo le regole contabili regionali richiamate dalla norma.

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