L.R. Piemonte 20/2006
"Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il rilancio della vocazione congressuale piemontese mediante due società: una immobiliare per acquisire il centro congressi del Lingotto e una di gestione affidata a Expo 2000 S.p.A. La Regione partecipa tramite Finpiemonte con limiti di quota e spesa riferiti al biennio 2006-2007; è prevista l'abrogazione della disciplina previgente su Expo 2000 e una relazione periodica della Giunta al Consiglio.
Rilancio dell'attività convegnistica e congressuale a Torino
Rilancio dell'attività convegnistica e congressuale a Torino
La legge regionale Piemonte interviene per preservare e potenziare la vocazione congressuale del territorio regionale e del capoluogo, organizzando l'assetto dell'attività tramite due distinti soggetti giuridici: uno per la proprietà dell'immobile e uno per la gestione dell'attività congressuale.
Assetto societario per proprietà e gestione
Per conseguire l'obiettivo, la disciplina distingue tra:
- una società immobiliare destinata ad acquisire la proprietà del centro congressi del Lingotto in Torino;
- una società di gestione incaricata dell'attività convegnistica e congressuale.
La società immobiliare è costituita con la partecipazione della Regione, della Città di Torino e della Camera di commercio di Torino, tramite una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica ma con presenza significativa di capitale privato. Il livello di capitalizzazione deve consentire di limitare l'indebitamento a meno della metà del prezzo di acquisto dell'immobile.
La gestione del centro congressi è affidata a Expo 2000 S.p.A., previo adeguamento dello statuto, ridefinizione dell'oggetto sociale e congrua ricapitalizzazione. Il nuovo assetto azionario prevede l'ingresso della Città di Torino come socio di controllo e la permanenza di una quota significativa in capo alla Regione e alla Camera di commercio di Torino. Se la società fosse trasformata in società consortile, lo statuto può prevedere l'obbligo dei soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile.
Modalità di partecipazione della Regione
La Regione partecipa alle due società tramite Finpiemonte S.p.A., alla quale è conferito un mandato senza rappresentanza ai sensi del codice civile.
Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, i limiti del mandato e gli altri aspetti del rapporto tra Regione e mandatario sono demandati ad appositi provvedimenti amministrativi, che devono prevedere verifiche periodiche sull'osservanza delle istruzioni regionali da parte di Finpiemonte.
Sono fissati limiti massimi di partecipazione regionale:
- 38,75% del capitale sociale della società immobiliare;
- 30% del capitale sociale della società di gestione.
Disciplina finanziaria
L'intervento regionale è quantificato, per il biennio 2006-2007, in euro 10.862.500,00 complessivi, di cui euro 1.000.000,00 per la società di gestione.
La copertura degli oneri è ripartita come segue:
- euro 8.587.500,00 per il 2006;
- euro 2.275.000,00 per il 2007.
Sono inoltre previste risorse per la copertura degli oneri connessi alla ricapitalizzazione della società di gestione e per la remunerazione dell'attività svolta da Finpiemonte nella gestione delle partecipazioni. Per quest'ultima è stabilita una spesa annua non superiore a euro 15.000,00.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogato il capo I della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7, come successivamente modificato, relativo alla costituzione di Expo 2000 S.p.A. e alle modifiche alla precedente disciplina regionale in materia.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve riferire al Consiglio regionale sui risultati dell'intervento normativo, con una relazione documentata:
- entro un anno dall'entrata in vigore della legge;
- successivamente con cadenza biennale.
La relazione deve riguardare in particolare:
- le poste di bilancio delle società coinvolte e l'entità dell'indebitamento della società immobiliare, nonché le modalità del suo riassorbimento;
- lo sviluppo dell'attività convegnistica e congressuale riconducibile a Expo 2000 S.p.A. e il suo rapporto con i livelli raggiunti sul territorio regionale;
- le finalità perseguite dalla Giunta nell'indirizzo impartito a Finpiemonte.
La prima relazione deve indicare anche l'entità della ricapitalizzazione della società di gestione e gli oneri sostenuti dalla Regione per aderirvi.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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