L.R. Piemonte 30/2006
"Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Piemonte il CAL come organo permanente di raccordo e consultazione tra Regione ed enti locali, ne disciplina composizione, organi, funzionamento, pareri e gettoni, e modifica la l.r. 34/1998 sulla Conferenza Regione-Autonomie Locali. Prevede una fase transitoria per la prima costituzione e la ricostituzione della Conferenza dopo l’insediamento del CAL.
Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e modifica della disciplina della Conferenza Regione-Autonomie Locali
Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte: istituzione, composizione e rapporti con la Regione
La legge istituisce il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) presso il Consiglio regionale del Piemonte come organo stabile di raccordo e consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali. Riorganizza inoltre la disciplina della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, modificando la l.r. 34/1998.
Composizione del CAL e partecipazione alle sedute
Il CAL è composto da membri di diritto e da componenti eletti o designati rappresentativi degli enti locali piemontesi. Ne fanno parte i presidenti delle province, il sindaco della Città metropolitana di Torino, i sindaci dei capoluoghi di provincia, due presidenti di unioni montane, tre rappresentanti dei comuni fino a 5.000 abitanti, tre rappresentanti di comuni o unioni di comuni oltre 5.000 abitanti e i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali, se non già ricompresi in altre categorie.
Alle sedute partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, l’assessore competente in materia di enti locali, gli assessori competenti per le materie trattate, il primo firmatario delle proposte di legge iscritte all’ordine del giorno e l’Ufficio di Presidenza delle commissioni consiliari interessate.
Elezione, designazione, rinnovo e surroga dei componenti
I due presidenti di unioni montane sono eletti da un’assemblea dei presidenti delle unioni montane convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale. I sei rappresentanti dei comuni e delle unioni di comuni sono designati da un’assemblea dei presidenti regionali delle associazioni degli enti locali piemontesi, con regole di presentazione delle candidature, quorum costitutivo e sorteggio in caso di mancato accordo.
Il rinnovo del CAL avviene entro 120 giorni dalle elezioni del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni e designazioni, nomina i componenti con decreto e convoca la seduta di insediamento.
Il CAL dura quanto il Consiglio regionale. I componenti restano in carica fino alla nomina dei successori e decadono se perdono la carica locale di riferimento, salvo riconferma o passaggio a carica equivalente nello stesso livello amministrativo. Per i componenti eletti o designati, la decadenza opera anche dopo quattro assenze consecutive alle sedute dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza. La surroga avviene tramite le graduatorie predisposte; in mancanza, si procede a nuove elezioni o designazioni. Nel frattempo il CAL può continuare a operare.
Organi interni e regole di funzionamento
Sono organi del CAL l’assemblea, il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Nella prima seduta l’assemblea elegge Presidente e Ufficio di presidenza con voto separato e limitato, a maggioranza assoluta dei componenti.
L’assemblea delibera con la presenza della maggioranza più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione regolamentare. Le sedute sono pubbliche. Le modalità di convocazione, svolgimento e funzionamento sono demandate al regolamento interno, approvato con due deliberazioni successive a maggioranza dei componenti; il Consiglio regionale può chiedere modifiche per il raccordo procedurale e funzionale. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL con locali, risorse materiali e personale propri.
Funzioni del CAL: pareri, iniziative e seduta congiunta
L’assemblea del CAL esprime parere obbligatorio su:
- progetti di legge su materie che riguardano gli enti locali o il conferimento di funzioni amministrative;
- disegni di legge di stabilità, bilancio e assestamento, limitatamente alle funzioni degli enti locali;
- atti di indirizzo e programmazione regionale relativi alle funzioni degli enti locali;
- ogni altra questione demandata al CAL da leggi regionali.
L’assemblea può anche esprimere osservazioni sui progetti di legge, proporre al Presidente della Giunta la promozione di questioni di legittimità costituzionale contro leggi statali invasive delle competenze locali, chiedere alla Commissione di garanzia un controllo di conformità delle leggi regionali allo Statuto, designare un componente integrativo della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed esprimere parere sull’esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legge n. 131/2003.
Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per valutare lo stato del sistema delle autonomie locali, potendo approvare linee di indirizzo di carattere generale.
Competenze dell’Ufficio di presidenza
L’Ufficio di presidenza esprime il parere obbligatorio sulle proposte di regolamento che riguardano gli enti locali o le funzioni ad essi attribuite. Svolge inoltre funzioni di proposta sulle materie demandate al CAL, programma i lavori dell’assemblea, cura l’istruttoria delle pratiche e gestisce questioni interpretative del regolamento interno, proponendone eventuali revisioni.
L’istruttoria deve essere trasmessa telematicamente a tutti i componenti, possibilmente almeno cinque giorni prima della convocazione. L’Ufficio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Se sul parere obbligatorio non si raggiunge l’unanimità, tre componenti possono chiedere il passaggio all’assemblea nel limite complessivo di 30 giorni.
Pareri: forma, termini ed effetti
I pareri obbligatori sono resi per iscritto e devono motivare il diniego o il parere condizionato, indicando le osservazioni in caso di parere favorevole. Il termine ordinario è di 20 giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta per altri 10 giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell’organo competente. I termini possono essere modificati dal Presidente del Consiglio regionale nei casi di esame in sede legislativa.
Scaduti i termini, gli organi regionali possono comunque procedere. Se il parere è contrario o condizionato, l’organo regionale competente può comunque discostarsene con motivazione espressa da comunicare al CAL. Il decorso dei termini è sospeso nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Trattamento economico dei componenti
Ai componenti del CAL e dell’Ufficio di presidenza spetta un gettone di presenza di 30 euro per la partecipazione alle sedute, quando assemblea e ufficio di presidenza non siano convocate nella stessa giornata, nel rispetto della normativa sul divieto di cumulo.
È inoltre previsto il rimborso chilometrico per l’uso del mezzo proprio, calcolato dalla sede dell’ente di appartenenza alla sede della seduta, in misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde senza piombo sulla media mensile pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Il rimborso non spetta se l’ente ha sede nel Comune di Torino. Al Presidente, o al componente dell’Ufficio di presidenza da lui delegato, spetta anche il rimborso delle spese di viaggio fuori dal territorio regionale, se effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione e secondo criteri e limiti fissati dall’Ufficio di presidenza.
Modifiche alla l.r. 34/1998: Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali
La legge sostituisce la disciplina della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, configurandola come organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione e associazioni rappresentative degli enti locali. La Conferenza esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma preventivamente, sugli atti amministrativi generali della Giunta che incidono strutturalmente sul sistema delle autonomie locali e sugli atti di trasferimento di beni e risorse connessi al conferimento delle funzioni. Esprime inoltre pareri sulla semplificazione e armonizzazione delle procedure amministrative.
La Conferenza ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale. I pareri sono resi entro 15 giorni, prorogabili una sola volta per ulteriori 15 giorni; decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole.
La composizione è aggiornata alle associazioni regionali degli enti locali indicate dalla legge. Viene anche introdotta la possibilità di concludere accordi tra Giunta regionale ed enti locali, tramite le rispettive associazioni, in sede di Conferenza, per coordinare le competenze e svolgere attività di interesse comune; gli accordi si perfezionano con l’assenso degli organi competenti della Regione e degli enti locali.
Regime transitorio e prima costituzione
Per la prima costituzione del CAL sono previste regole transitorie speciali: non si applicano alcune disposizioni sulla composizione e sulla procedura ordinaria. In questa fase l’elezione/designazione di alcune categorie avviene tramite assemblee diverse da quelle ordinarie e con regole specifiche per candidature, graduatorie, sorteggio e surroga.
Entro 30 giorni dall’insediamento del CAL deve essere ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella nuova composizione. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni già attribuite alla Conferenza dalla normativa regionale vigente sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza secondo la ripartizione prevista dalle nuove norme.
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