L.R. Piemonte 22/2006
"Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese disciplina autorizzazioni, registro regionale, controlli, sanzioni e sospensioni/revoche per il noleggio di autobus con conducente, nel quadro della l. 218/2003. Prevede un regime transitorio fino al 31 gennaio 2007 per le autorizzazioni comunali e regole specifiche su requisiti, contabilità separata e anzianità dei veicoli (vincolo poi riferito a una disciplina ormai superata).
Trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente in Piemonte
Trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
La legge disciplina, per la Regione Piemonte, l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in attuazione della normativa statale di riferimento. Definisce funzioni regionali e provinciali, requisiti per l’autorizzazione, registro delle imprese, sanzioni e regole transitorie.
Ambito di applicazione e limiti
La disciplina si applica all’attività di noleggio di autobus con conducente nel territorio piemontese, nel rispetto dei principi della legge statale n. 218/2003. Non si applica:
- ai servizi disposti per fini di pubblico interesse quando vi siano esigenze eccezionali di trasporto per volume o immediatezza della prestazione;
- ai servizi integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari.
Funzioni della Regione
La Regione è chiamata a svolgere funzioni di indirizzo, organizzazione e coordinamento, tra cui:
- istituzione e aggiornamento del registro regionale delle imprese autorizzate;
- definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni;
- definizione delle procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti;
- trasmissione annuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’elenco delle imprese autorizzate, con numero di autobus disponibili e indicazione dei mezzi acquistati con finanziamenti pubblici;
- disciplina del rispetto della normativa su rapporto di lavoro e prestazioni di guida;
- garanzia di condizioni omogenee di accesso al mercato per imprese nazionali e comunitarie;
- determinazione della misura delle sanzioni pecuniarie entro i parametri nazionali;
- individuazione dei casi di sospensione o revoca dell’autorizzazione.
Funzioni delle province
Le province esercitano le principali funzioni amministrative operative, in particolare:
- rilascio delle autorizzazioni;
- verifica della permanenza dei requisiti;
- irrogazione e riscossione delle sanzioni amministrative;
- sospensione e revoca dell’autorizzazione nei casi previsti;
- trasmissione alla Regione dei dati contenuti nella sezione provinciale del registro, con indicazione del parco autobus e dei mezzi acquistati con contributi pubblici.
Autorizzazione al servizio e requisiti dell’impresa
L’autorizzazione è rilasciata dalla provincia alle imprese in possesso dei requisiti per la professione di trasportatore su strada di viaggiatori e con sede legale o principale organizzazione nell’ambito territoriale provinciale competente. La domanda deve contenere, tra l’altro:
- dati identificativi dell’impresa e del legale rappresentante;
- possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale;
- numero di autobus da immatricolare o già immatricolati, con indicazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;
- numero dei conducenti e natura del rapporto di lavoro.
È richiesto che il personale subordinato con inquadramento idoneo alla guida sia almeno pari all’80% degli autobus destinati al noleggio con conducente; il requisito si applica alle imprese con più di due mezzi e l’arrotondamento è all’unità inferiore. Sono equiparati al personale, se muniti dei titoli di guida, i titolari, soci amministratori e collaboratori familiari.
La domanda deve inoltre attestare:
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio;
- possesso del certificato di abilitazione professionale per i conducenti;
- disponibilità di idonee soluzioni per il deposito e la manutenzione dei mezzi;
- eventuale idoneità professionale per l’attività internazionale.
Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione provinciale; in caso contrario sono rigettate. L’autorizzazione è rilasciata, se sussistono le condizioni, entro 90 giorni dalla domanda. Copia conforme dell’autorizzazione deve essere tenuta a bordo di ogni autobus immatricolato in base ad essa.
Verifica dei requisiti, cancellazione e reiscrizione
La provincia verifica la permanenza dei requisiti ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni cinque anni. Se viene meno anche uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000, la provincia revoca l’autorizzazione senza attendere la verifica periodica. L’impresa iscritta nel registro deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione rilevante, sia per la perdita o mutamento dei requisiti sia per modifiche della struttura aziendale che incidano sull’autorizzazione. La cancellazione dal registro avviene, tra l’altro, su richiesta dell’impresa, in caso di cessazione dell’attività, perdita dei requisiti o revoca dell’autorizzazione. È prevista la possibilità di reiscrizione e di rilascio di una nuova autorizzazione se i requisiti sono nuovamente presenti.
Registro regionale delle imprese
Presso la struttura regionale competente è istituito il registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, articolato in sezioni provinciali. La Regione, d’intesa con le province, definisce caratteristiche e procedure per l’implementazione del registro telematico. Le province curano costituzione, tenuta e aggiornamento delle sezioni provinciali. È previsto anche che l’impresa risultante da trasformazione, fusione o trasformazione di imprese già iscritte possa chiedere l’iscrizione se permangono i requisiti.
Contributo di iscrizione e risorse
La Giunta regionale è autorizzata a definire il contributo di iscrizione al registro. Le risorse derivanti dal contributo di iscrizione e dalle sanzioni sono destinate alle province per coprire gli oneri delle funzioni trasferite e per interventi promozionali nel settore del trasporto pubblico locale.
Abilitazione al noleggio e rapporti con la disciplina NCC
Le imprese autorizzate al noleggio di autobus con conducente sono considerate abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente anche ai sensi della legge n. 21/1992, fermo restando il relativo regime autorizzativo. I soggetti che esercitano l’attività di noleggio, e su loro richiesta i dipendenti in possesso dei titoli richiesti, sono iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.
Distrazione di autobus di linea al noleggio
È consentita la distrazione al servizio di noleggio di autobus immatricolati per servizi di linea solo nei seguenti casi:
- autobus acquistati senza contributo pubblico;
- autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato. Il contributo si considera ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese, fissato in dieci anni.
Sanzioni amministrative
Chiunque svolga il servizio senza autorizzazione, oppure con autorizzazione sospesa o revocata, è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Sono previste tre tipologie principali di infrazioni sanzionabili:
- violazioni delle prescrizioni di sicurezza del servizio;
- violazioni delle prescrizioni di regolarità del servizio;
- violazioni delle prescrizioni sulla documentazione e sulla comunicazione dei dati e delle variazioni rilevanti.
Per ciascuna tipologia la legge stabilisce una progressione delle sanzioni in caso di recidiva entro l’anno, con importi minimi e massimi differenti. La recidiva si valuta per infrazioni omogenee commesse nel corso di un anno.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
In caso di mancata permanenza dei requisiti relativi alla dotazione di personale o alle soluzioni per deposito/manutenzione, la provincia diffida l’impresa a reintegrare il requisito entro un termine massimo di un mese; se l’inadempimento persiste, l’autorizzazione è sospesa fino al reintegro.
La sospensione interviene anche per il superamento di determinate soglie annuali di infrazioni sanzionate, con differenziazione tra:
- infrazioni di sicurezza e regolarità del servizio, per le quali la sospensione va da 20 a 40 giorni o, in caso di almeno due infrazioni gravi, da 30 a 60 giorni;
- infrazioni sulla documentazione e sulle comunicazioni, per le quali la sospensione va da 7 a 30 giorni o, in caso di almeno due infrazioni gravi, da 20 a 45 giorni.
La revoca è disposta, oltre che nei casi già previsti, quando l’impresa esercita con autorizzazione sospesa oppure quando nell’arco di cinque anni accumula sospensioni per oltre 180 giorni complessivi. La revoca comporta anche l’impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione per un anno dalla data del provvedimento; la Regione ne dà comunicazione alle altre Regioni.
Contabilità separata
Le imprese che svolgono sia trasporto pubblico locale sia attività di noleggio devono adottare una contabilità separata. La provincia diffida l’impresa inadempiente assegnando fino a sei mesi per adeguarsi; in caso di ulteriore inadempimento, l’autorizzazione è revocata.
Qualità ed età degli autobus
La disciplina prevede una regola sui veicoli adibiti al noleggio con conducente, collegata all’età e alla percorrenza massima, finalizzata alla sicurezza degli utenti e dei lavoratori. I mezzi che non rispettano tali requisiti sono esclusi dagli elenchi dei veicoli autorizzati; l’omessa o falsa comunicazione dei dati relativi a età e percorrenza comporta sospensione dell’autorizzazione. Le imprese autorizzate in altre Regioni o in altri Stati membri che operano in Piemonte devono utilizzare veicoli conformi a tali requisiti.
Regime transitorio
Le autorizzazioni comunali per il noleggio mediante autobus con conducente, valide alla data di pubblicazione della legge, sono prorogate fino al 31 gennaio 2007. In tale periodo l’autorizzazione comunale deve essere tenuta a bordo dell’autobus. Fino all’entrata in funzione telematica del registro regionale, le province trasmettono trimestralmente alla Regione i dati delle sezioni provinciali e comunicano alle altre province e alla Regione le revoche entro 15 giorni.
Modifiche ad altre leggi regionali e disposizioni finali
La legge modifica la disciplina regionale sul trasporto pubblico locale, in particolare:
- il contenuto dei regolamenti comunali in materia di numero massimo di autorizzazioni per i servizi di noleggio con veicoli M1;
- la composizione e la presidenza di un organismo provinciale in materia di trasporto pubblico locale.
Per quanto non disciplinato espressamente, si applicano la normativa comunitaria e nazionale vigente, in particolare la l. 218/2003.
Disposizioni finanziarie
Per l’avvio delle funzioni trasferite alle province è autorizzato uno stanziamento di 80.000 euro per l’anno finanziario 2006, con copertura nella relativa unità previsionale di base del bilancio regionale.
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