L.R. Piemonte 31/2006
"Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 ". .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte disciplina il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali per manufatti entro la fascia di rispetto delle ferrovie in concessione. Definisce criteri, procedimento SUAP e nulla osta sulla sicurezza ferroviaria, oltre a sanzioni e obbligo di demolizione per gli abusi. La disciplina opera fino a eventuali modifiche o abrogazioni, ma riguarda interventi specifici su infrastrutture ferroviarie piemontesi.
Criteri per autorizzare deroghe alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione in Piemonte
Autorizzazioni in deroga alle distanze ferroviarie in Piemonte
La legge regionale disciplina, per il territorio del Piemonte, i criteri e le modalità per autorizzare in deroga le costruzioni o gli ampliamenti di manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie in concessione. La disciplina si coordina con la normativa statale sulla sicurezza e con il procedimento amministrativo regionale e comunale.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa riguarda esclusivamente le ferrovie in concessione presenti in Piemonte e le opere da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria. La finalità è consentire deroghe alle distanze legali solo quando compatibili con la sicurezza e con la conservazione e lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria.
Autorità competente e procedimento
L’autorizzazione in deroga è rilasciata dalla Regione Piemonte, tramite la struttura regionale competente. Il rilascio avviene nell’ambito del procedimento attivato presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo la disciplina statale sullo sportello unico.
La realizzazione dell’intervento resta comunque subordinata anche al titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune.
Se entro trenta giorni dalla richiesta degli atti necessari non pervengono i documenti previsti, il responsabile della struttura regionale competente convoca una conferenza di servizi.
Nulla osta sulla sicurezza ferroviaria
L’autorizzazione è subordinata all’acquisizione del nulla osta in materia di sicurezza ferroviaria espresso dal gestore dell’infrastruttura. Per alcune linee sono richiamati specifici riferimenti normativi settoriali, tra cui la ferrovia del Canavese e Novara-Turbigo e la ferrovia Torino-Ceres.
Criteri sostanziali per il rilascio
Il rilascio della deroga è subordinato a criteri generali che mirano a evitare pregiudizi alla rete ferroviaria. In particolare devono essere valutati:
- il mantenimento della sicurezza della ferrovia;
- la conservazione della ferrovia;
- la natura dei terreni;
- la possibilità di ampliamento o raddoppio della ferrovia, se previsti negli atti di programmazione regionale;
- la possibilità di realizzare opere sostitutive di passaggi a livello, se previste nella programmazione regionale;
- la possibilità di apportare migliorie all’infrastruttura e ai suoi annessi;
- la possibilità di eseguire interventi di soccorso;
- l’assenza di servitù a carico dell’infrastruttura ferroviaria derivanti dall’intervento.
Attuazione regolamentare
La Giunta regionale deve definire con regolamento, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione, sentita la Commissione consiliare competente. Il regolamento deve essere coerente con i criteri stabiliti dalla legge.
Sanzioni e misure ripristinatorie
Per gli interventi eseguiti senza autorizzazione, in difformità dall’autorizzazione o in violazione delle condizioni imposte, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie differenziate. Se l’opera realizzata viola i criteri sostanziali, è inoltre obbligatorio demolire l’opera e ripristinare lo stato dei luoghi.
Sono previste anche la possibile sospensione o revoca dell’autorizzazione nei casi di violazioni più gravi e la comunicazione al sindaco del comune interessato.
Accertamento, riscossione e destinazione dei proventi
Le funzioni di accertamento delle violazioni e di riscossione delle sanzioni sono delegate alla società concessionaria delle ferrovie, che incassa i proventi. Le somme sono versate su un conto apposito e utilizzate dalla Regione a fine anno, sulla base del consuntivo presentato dalla concessionaria.
L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni avvengono secondo la legge n. 689 del 1981.
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