Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 21/2006

"Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 21/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, misure di sviluppo economico post-olimpico con particolare attenzione a turismo, sport, cultura e sociale. Promuove la Fondazione 20 marzo 2006 per la gestione e valorizzazione dei beni olimpici e di altri beni affini, prevede la partecipazione regionale alla fondazione e obblighi di relazione al Consiglio. Contiene inoltre disposizioni finanziarie per il 2006, 2008 e 2009-2010.

Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico in Piemonte e istituzione della Fondazione 20 marzo 2006

Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico e Fondazione 20 marzo 2006

La legge regionale del Piemonte mira a sostenere lo sviluppo economico post-olimpico, con effetti anche oltre il territorio regionale, valorizzando in particolare turismo, sport, cultura e sociale. Il cuore del provvedimento è la promozione della Fondazione 20 marzo 2006, quale strumento di gestione e valorizzazione dell’eredità olimpica di Torino 2006.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione intende favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo anche a quello ultraregionale. L’azione pubblica è orientata soprattutto al rafforzamento delle attività turistiche e alla riqualificazione dell’accoglienza turistica, attraverso misure di sostegno alla capacità commerciale e competitiva del settore.

Fondazione 20 marzo 2006: natura, scopo e attività

La legge promuove la costituzione della Fondazione con il Comune di Torino, la Provincia di Torino e il CONI. La Fondazione opera come ente di diritto privato secondo il codice civile.

La sua funzione principale è amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici invernali, quando tali beni siano conferiti alla Fondazione, favorendone l’utilizzazione e lo sfruttamento.

La Fondazione può inoltre amministrare altri beni mobili e immobili comunque pervenuti e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali, ricettive e culturali, ovunque ubicati.

Per il perseguimento delle proprie finalità può:

  • compiere atti, attività e operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari;
  • svolgere operazioni finanziarie;
  • assumere mutui;
  • prestare garanzie mobiliari e immobiliari;
  • costituire altri soggetti con personalità giuridica, anche commerciali, con finalità sinergiche;
  • assumere interessenze e partecipazioni in tali soggetti.

Organi della Fondazione e regole di composizione

Gli organi della Fondazione sono:

  • il Collegio dei fondatori, composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti che partecipano all’atto costitutivo; possono entrarvi anche altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, previa deliberazione del Collegio, se apportano contributi rilevanti al patrimonio o al fondo di gestione;
  • l’Assemblea dei partecipanti, formata da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che contribuiscono alla vita della Fondazione con denaro, attività o servizi;
  • il Consiglio di amministrazione, nominato dal Collegio dei fondatori e designato dagli enti fondatori, dai partecipanti, dai fondatori successivi e dai comuni montani sedi olimpiche;
  • il Presidente e il Vicepresidente, eletti dal Consiglio di amministrazione su indicazione del Collegio dei fondatori, tra i componenti del Consiglio;
  • il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Collegio dei fondatori su designazione degli enti costitutivi e dell’Assemblea dei partecipanti.

Il sistema di voto nel Collegio dei fondatori è regolato con il sistema dei punti/voto, con una parte di voto eguale e una parte preponderante legata alla contribuzione complessiva di ciascun fondatore.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, sentito il parere vincolante del Collegio dei fondatori.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione e conferimento dei beni

La Giunta regionale è autorizzata a partecipare come fondatore alla costituzione della Fondazione e a conferirle i beni regionali realizzati o ristrutturati in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Torino 2006.

La Giunta approva inoltre lo statuto della Fondazione, sentita la Commissione consiliare competente, nel rispetto delle regole fissate dalla legge.

La Regione deve garantire in seno alla Fondazione il rispetto delle procedure di affidamento della gestione mediante evidenza pubblica.

Riqualificazione dell’accoglienza turistica

La legge prevede specificamente che la Regione promuova azioni per rafforzare l’attività commerciale e competitiva dei componenti dell’offerta turistica, con finalità di sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e di innovazione del settore. Si tratta di una misura di supporto alla riconversione e valorizzazione del sistema turistico post-olimpico.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale deve riferire al Consiglio regionale sull’attività della Fondazione e sui risultati della gestione, anche tramite il proprio rappresentante nel Collegio dei fondatori. La relazione deve essere resa con specifica informativa alla Commissione competente in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale.

La relazione deve dare conto in particolare:

  • dell’entità delle risorse finanziarie di fonte pubblica trasferite alla Fondazione;
  • del grado di coinvolgimento delle comunità territoriali dove sono collocati gli impianti conferiti, con particolare riferimento a quelli olimpici;
  • delle eventuali esigenze di trasformazione della Fondazione in un soggetto giuridico di altra natura.

Disposizioni finanziarie

La legge estende ai finanziamenti relativi alla gestione post-olimpica una autorizzazione di spesa già prevista dalla normativa finanziaria regionale, trasferita all’anno 2006 per 24.500.000 euro, nell’ambito dell’UPB S1992 del bilancio 2006.

Sono inoltre previsti:

  • per gli oneri derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, comma 7, una copertura pari a 2,350 milioni di euro, a valere sull’UPB DA17061 del bilancio 2008;
  • per il biennio 2009-2010, la copertura mediante le risorse individuate con le modalità previste dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.

Deprecazione

La disciplina è fortemente legata alla fase post-olimpica di Torino 2006 e a specifici stanziamenti di bilancio riferiti a esercizi già conclusi. Pur descrivendo ancora l’assetto della Fondazione, l’atto ha oggi utilità pratica molto limitata ed è da considerarsi sostanzialmente superato rispetto alle sue principali finalità finanziarie e operative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.