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Legge

L.R. Piemonte 32/2006

["Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere".[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 32/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese definisce e regola le discipline bio-naturali del benessere, distinguendole da cure sanitarie, estetica e pratiche dietetiche. Prevede un percorso formativo triennale, un Comitato regionale consultivo, un elenco regionale degli operatori e una disciplina transitoria per l’iscrizione iniziale. La norma finanziaria riguarda solo gli esercizi 2006-2008, quindi oggi è sostanzialmente superata.

Disciplina delle attività bio-naturali del benessere in Piemonte

Disciplina delle discipline bio-naturali del benessere in Piemonte

La legge della Regione Piemonte individua e regola le attività denominate discipline bio-naturali del benessere, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un esercizio corretto e professionale di pratiche finalizzate al benessere complessivo della persona.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina regionale si applica alle pratiche naturali ed energetiche rivolte a favorire, migliorare o conservare il benessere complessivo della persona. La legge precisa che tali attività:

  • non mirano alla cura di specifiche patologie;
  • non rientrano nelle attività di cura e riabilitazione sanitaria;
  • non comprendono prescrizioni di dieta;
  • non coincidono con estetica, tatuaggio o piercing.

La normativa opera esclusivamente nell’ambito regionale piemontese.

Caratteristiche delle discipline e dell’operatore

Le discipline bio-naturali del benessere sono descritte come pratiche eterogenee accomunate da alcuni principi generali, tra cui:

  • approccio complessivo alla persona;
  • miglioramento della qualità della vita;
  • educazione a stili di vita salubri;
  • assenza di interferenze nel rapporto medico-paziente;
  • esclusione dell’uso e della prescrizione di farmaci.

L’operatore è il soggetto che, in possesso di adeguata formazione, opera per stimolare le risorse naturali dell’individuo e creare condizioni di equilibrio personale. La legge esclude che tale figura abbia rilievo sanitario e ribadisce che non può prescrivere farmaci, ma può educare a stili di vita salubri, abitudini alimentari sane e maggiore consapevolezza dei comportamenti individuali.

Formazione e accesso alla professione

L’esercizio delle discipline è subordinato a un percorso formativo di durata almeno triennale, predisposto nell’ambito della disciplina regionale sulla formazione e orientamento professionale. È inoltre previsto il compimento di un tirocinio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta del Comitato regionale competente.

Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere istituito un Comitato regionale con funzione consultiva della Giunta regionale. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da rappresentanti delle strutture regionali competenti in sanità pubblica, formazione professionale e politiche sociali, da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e da cinque esperti del settore designati dalle associazioni e dagli enti operanti a livello regionale.

Compiti del Comitato e atti regionali conseguenti

Entro 180 giorni dal proprio insediamento, il Comitato propone alla Giunta regionale:

  • la definizione dei contenuti delle singole discipline e dei relativi percorsi formativi;
  • l’elenco delle scuole operanti a livello nazionale e regionale;
  • i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
  • i criteri di organizzazione dell’elenco regionale e le modalità di iscrizione.

Sulla base di tali proposte, la Giunta approva l’elenco delle scuole e presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione sui contenuti, sui requisiti di qualità e sui criteri dell’elenco regionale. Il Comitato può inoltre proporre nuovi inserimenti tra le discipline già definite, svolgere attività di monitoraggio del settore e altre funzioni attribuite dalla Giunta. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con atto deliberativo della Giunta.

Elenco regionale delle discipline e iscrizione

Entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione consiliare prevista dalla legge, è istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere. L’elenco si articola in due sezioni:

  • agenzie formative regolarmente accreditate e maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
  • operatori, suddivisi in sottosezioni per specializzazione.

Per l’iscrizione delle agenzie formative è richiesto di dimostrare un’attività documentabile e iniziative di formazione svolte da almeno tre anni. Gli operatori sono iscritti se in possesso dell’attestato di qualifica.

Regime transitorio

In fase di prima applicazione e comunque per tre anni dall’entrata in vigore della legge, nella sezione degli operatori possono essere iscritti anche coloro che:

  • autocertifichino alla Giunta regionale il possesso di adeguate competenze professionali;
  • dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni;
  • dimostrino una formazione documentata di almeno tre anni.

Questa previsione transitoria aveva efficacia limitata al triennio successivo all’entrata in vigore della legge ed è oggi esaurita.

Disciplina finanziaria

La legge prevede una copertura finanziaria per il funzionamento del Comitato solo con riferimento agli esercizi 2006, 2007 e 2008, mediante stanziamenti dell’unità previsionale di base indicata nel bilancio regionale e secondo le regole contabili regionali richiamate. Si tratta di una disposizione legata a esercizi finanziari ormai conclusi.

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