Cassazione Civile, Ordinanza n. 07089/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale: la società locatrice aveva concesso un immobile a una professionista per adibirlo a studio legale; la conduttrice aveva sostenuto spese per adattare i locali e, dopo un secondo contratto, la locatrice aveva agito per il pagamento di canoni asseritamente insoluti. Nei giudizi di merito era stata valorizzata, tra gli elementi di prova, una e-mail con allegati (doc. 7), ritenuta riconoscimento di debito della conduttrice. La Corte d'appello aveva confermato la condanna al pagamento. In cassazione la conduttrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la e-mail non potesse valere come riconoscimento di debito senza produzione del file originario e che la prova fosse stata erroneamente ritenuta; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando l'uso di presunzioni per attribuire alla mail valore confessorio senza certezza, integrità e immodificabilità del documento elettronico; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello distinto il testo dell'e-mail dall'allegato e per non avere verificato la riconducibilità dell'allegato al messaggio originario; 4) ancora violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per cattiva applicazione del ragionamento presuntivo e per avere la corte ritenuto più probabile la riferibilità del documento alla conduttrice anziché l'inesistenza dell'invio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre evidenziato che la censura di omesso esame era comunque preclusa per la presenza di doppia conforme, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., e che la ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato sia il mancato tempestivo disconoscimento della e-mail sia il suo inserimento nel complessivo quadro probatorio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende; è stato inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 86 cod. proc. civ.
Consente alla parte di stare in giudizio in proprio, come nel caso della ricorrente.
art. 2712 c.c.
La e-mail, quale documento elettronico/riproduzione informatica, può far piena prova se la parte contro cui è prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
art. 2697 c.c.
La censura sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta formulata in modo non conforme ai criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le censure sulle presunzioni sono state dichiarate inammissibili perché risolventesi in una richiesta di riesame del fatto e della prova, senza corretta deduzione dei vizi di legittimità.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360 cod. proc. civ.
Le doglianze sono state ricondotte formalmente a violazione di legge e omesso esame, ma in concreto miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 380-bis cod. proc. civ.
La causa è stata trattata secondo il rito camerale accelerato; la decisione finale ha seguito la proposta di inammissibilità.
art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta non accettata ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La e-mail non certificata, se prodotta come documento elettronico/riproduzione informatica, può costituire prova piena dei fatti rappresentati salvo tempestivo e specifico disconoscimento della conformità.
- Il motivo di ricorso per cassazione che formalmente denuncia violazione di legge ma in realtà contesta la valutazione delle prove è inammissibile, perché sollecita un riesame del merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso se non vengono indicate le specifiche divergenze tra la motivazione di primo grado e quella d'appello.
- Le censure in tema di presunzioni devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi e con il percorso logico seguito dal giudice di merito; in difetto, si risolvono in un'inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata non accettata, la Corte può applicare la sanzione ex art. 96 c.p.c. e disporre ulteriori conseguenze economiche a carico del ricorrente.
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