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Ordinanza

Ordinanza n. 1331/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia e adozione delle più opportune misure cautelari - della nota prot. M_D -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, notificata il 17 ottobre 2025, del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II Reparto – 6^ Divisione, recante il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore quale pretermesso dell’aliquota del 31 dicembre 2014 (doc. 1); - della nota prot. M_D -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, notificata il 17 ottobre 2025, del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II Reparto – 6^ Divisione, recante un secondo giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore quale pretermesso dell’aliquota del 31 dicembre 2015 (doc. 2); - del Verbale n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2025 della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P.; - del Verbale n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2025 della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto e, segnatamente, della graduatoria (o quadro) di avanzamento ad anzianità al grado di Primo Aviere Capo Scelto valevole per l’aliquota 31 dicembre 2014, nonché delle graduatorie di avanzamento ad anzianità al grado di Primo Aviere Capo Scelto valevoli per le aliquote successive, allo stato sconosciute al ricorrente.

Giustizia amministrativa202515796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: due giudizi di non idoneità all'avanzamento al grado superiore, relativi alle aliquote del 31 dicembre 2014 e del 31 dicembre 2015, nonché i verbali della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P. e gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due note del Ministero della Difesa, entrambe del 16 ottobre 2025 e notificate il 17 ottobre 2025, recanti il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore quale pretermesso dalle aliquote del 31 dicembre 2014 e del 31 dicembre 2015. Ha inoltre impugnato i verbali dell'8 agosto 2025 della Commissione Permanente Avanzamento Volontari in S.P., le graduatorie e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che al ricorrente era contestato un comportamento ritenuto fortemente censurabile sotto il profilo disciplinare e contrario ai doveri attinenti al giuramento prestato. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione di chiarimenti sui fatti oggetto di contestazione, in particolare per comprendere quale fosse stato, in concreto, il comportamento attribuito al ricorrente e posto in relazione ai giudizi di non idoneità all'avanzamento. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del Capo della 6ª Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, imponendo il deposito della relazione e della documentazione pertinente entro il 28 febbraio 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare o sul merito richiede di comprendere in concreto la condotta contestata al ricorrente, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione di depositare una relazione di chiarimenti e la documentazione pertinente.
  • Nei giudizi relativi a valutazioni di non idoneità all'avanzamento del personale militare, la ricostruzione puntuale dei fatti disciplinarmente rilevanti posti a fondamento della valutazione costituisce un elemento istruttorio necessario per consentire al giudice di esaminare la controversia.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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