Sentenza n. 8813/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per non idoneità fisica, fondata sull’asserita percentuale di massa grassa pari al 31,7%
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno lo aveva escluso, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco. L’esclusione era motivata dal giudizio di non idoneità della Commissione medica, basato sull’asserita alterazione dei parametri di composizione corporea e, in particolare, su una percentuale di massa grassa del 31,7%, ritenuta non conforme ai parametri previsti dal d.m. 4 novembre 2019, n. 166. A fronte delle discordanti risultanze documentali, il TAR ha disposto una verificazione per accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del candidato. Il verificatore ha accertato una percentuale di massa grassa del 23,2%, rilevata mediante impedenziometria, ritenendo i valori impedenziometrici conformi ai parametri normativi applicabili. Il ricorso contestava quindi l’erroneità dell’accertamento medico e l’insussistenza della causa di non idoneità fisica posta a fondamento dell’esclusione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisive le risultanze della verificazione, dalle quali non emergeva la causa di non idoneità posta a fondamento dell’esclusione. Il Collegio ha ritenuto che la Commissione medica avesse errato nella misurazione della massa grassa, risultata pari al 23,2% in sede di verificazione, anziché al 31,7% rilevato durante la visita concorsuale. Poiché il ricorrente risultava in possesso del profilo fisico richiesto, il decreto di esclusione e gli atti relativi alla sua non idoneità fisica sono stati annullati. L’Amministrazione è stata condannata ad ammettere il ricorrente a pieno titolo e senza riserva al prosieguo delle operazioni concorsuali. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Sono stati applicati per disporre l’accertamento tecnico su altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente.
art. 1, comma 1, lettera b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 31.7%
La disposizione individua i parametri di composizione corporea rilevanti per la verifica dell’idoneità fisica; nel caso concreto, la verificazione ha accertato valori conformi.
art. 3, comma 2, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È stato richiamato quale parametro normativo di riferimento per la valutazione dei valori impedenziometrici, risultati conformi secondo il verificatore.
Massime di principio
- Quando l’esclusione da un concorso per non idoneità fisica è fondata su una misurazione dei parametri corporei contestata dal candidato e le risultanze documentali sono discordanti, il giudice può disporre una verificazione tecnica per accertare i dati rilevanti.
- L’accertamento tecnico della verificazione, se adeguatamente motivato e non contraddetto da elementi idonei a smentirlo, può prevalere sulla misurazione effettuata dalla Commissione medica concorsuale.
- L’esclusione concorsuale per non idoneità fisica è illegittima quando la misurazione posta a suo fondamento risulta erronea e i parametri correttamente accertati rientrano nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- L’annullamento del giudizio di non idoneità fisica comporta l’ammissione del candidato a pieno titolo e senza riserva al prosieguo delle operazioni concorsuali, ove sia accertato il possesso del profilo fisico richiesto.
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