Sentenza n. 7453/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche, ivi compreso l'Allegato A con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i correlati decreti ministeriali e l'accordo Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato i provvedimenti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78/2015 e dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, con i quali era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativamente alle annualità 2015-2018 e determinato, a carico delle aziende fornitrici, l'onere di ripiano. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano, nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, e ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia in ragione delle sopravvenienze normative e fattuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha preso atto del versamento effettuato dalla società e della sua formale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, in applicazione del principio dispositivo, non residuasse una domanda da esaminare nel merito. La norma sopravvenuta prevede che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa per l'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e per il conseguente meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha concorso a disciplinare l'attuazione del meccanismo di payback relativo alle annualità 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025
Prevede che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l'obbligazione controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La formale dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata da circostanze sopravvenute che rendono non più utile la pronuncia, deve essere presa in considerazione dal giudice in applicazione del principio dispositivo del processo amministrativo.
- Il versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback sui dispositivi medici estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per le annualità interessate e preclude la prosecuzione delle azioni giurisdizionali connesse.
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