Cassazione Civile, Ordinanza n. 02067/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Due investitrici avevano convenuto in giudizio la banca intermediaria chiedendo la declaratoria di nullità, in subordine annullamento o risoluzione per inadempimento, e comunque il risarcimento dei danni, in relazione all'acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino, effettuato tramite la banca il 7 marzo 2001 per il controvalore di euro 76.972,38. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto per nullità del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari, condannando la banca alla restituzione dell'importo. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame della banca, confermando la decisione, anche ritenendo valida la domanda delle investitrici e non decisive le deduzioni della banca sulla partecipazione delle attrici a un'OPS del debitore estero, sulla legittimazione attiva e sulla documentazione prodotta. In cassazione la banca ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 352 c.p.c. e 111 Cost. per omessa fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta in appello; 2) omesso esame della adesione delle investitrici all'OPS sui titoli argentini; 3) violazione degli artt. 100 e 306 c.p.c. per asserita rinuncia all'azione; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per la declaratoria di irrilevanza e inammissibilità della documentazione prodotta e per il diniego di c.t.u.; 5) violazione dell'art. 23 d.lgs. 58/1998 e della disciplina Consob sulla forma scritta del contratto quadro non sottoscritto dall'intermediario; 6) violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. sulla compensazione. La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente le eccezioni sulla legittimazione della ricorrente e le ha respinte, ritenendo provata la successione societaria e la titolarità del mandato. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendo che la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, richiesta tempestivamente dalla parte appellante ai sensi dell'art. 352 c.p.c., comporti di per sé la nullità della sentenza d'appello per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza necessità di indicare specifici pregiudizi difensivi. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le eccezioni preliminari dei controricorrenti sulla legittimazione della banca ricorrente, ma ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha affermato, in adesione ai principi delle Sezioni Unite, che la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta in appello ai sensi dell'art. 352 c.p.c. determina automaticamente la nullità della sentenza, perché impedisce alle parti di svolgere integralmente le difese finali e di replicare alle memorie avversarie. Per tale ragione ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, assorbendo gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla OPS argentina, alla rinuncia all'azione, alla documentazione tardiva, alla forma scritta del contratto quadro e alla compensazione.
Norme richiamate
art. 352 c.p.c.
la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, tempestivamente richiesta da una parte in appello, comporta di per sé la nullità della sentenza se impedisce l'esercizio pieno delle difese conclusive e la replica alle memorie avversarie
art. 111 Cost.
primo comma e sesto comma
richiamato come fondamento costituzionale del contraddittorio e del giusto processo, la cui violazione incide sulla validità della decisione
art. 24 Cost.
è indicato come garanzia del diritto di difesa, che comprende il contraddittorio effettivo per tutto il processo
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
richiamato nel motivo della banca sulla forma scritta del contratto quadro di investimento; la questione resta assorbita per effetto dell'accoglimento del primo motivo
artt. 27, 28, 30 e 60 Reg. Consob n. 11522/1998
norme invocate dalla ricorrente in tema di disciplina dei servizi di investimento; la Corte non le esamina nel merito perché il motivo decisivo è quello processuale
art. 345 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alla produzione documentale in appello; la relativa censura resta assorbita
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla compensazione; non esaminato nel merito
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alla valutazione della documentazione prodotta; non esaminato nel merito
art. 100 c.p.c.
invocato per sostenere la carenza di interesse ad agire dopo l'adesione all'OPS; motivo assorbito
art. 306 c.p.c.
invocato per dedurre una rinuncia all'azione; motivo assorbito
art. 1241 c.c.
richiamato nel motivo sulla compensazione; non esaminato nel merito
art. 1243 c.c.
richiamato nel motivo sulla compensazione; non esaminato nel merito
art. 372 c.p.c.
menzionato in relazione alla produzione documentale in cassazione per dimostrare la successione societaria e la legittimazione della ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello, se una parte richiede tempestivamente la discussione orale ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la mancata fissazione dell'udienza integra una nullità della sentenza quando priva la parte della possibilità di completare le difese finali e di replicare alle difese avversarie.
- La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa rileva come vizio autonomo del procedimento e non richiede, ai fini della nullità, la specifica indicazione del contenuto difensivo che sarebbe stato sviluppato in udienza.
- Il principio del contraddittorio deve essere garantito per l'intero svolgimento del processo, incluse le fasi conclusive; la sua lesione non può essere neutralizzata dall'argomento dell'economia processuale.
- In presenza di un vizio processuale decisivo che determina la cassazione con rinvio, restano assorbite le ulteriori censure di merito non esaminate dalla Corte.
- Le questioni preliminari sulla legittimazione processuale e sulla successione soggettiva della società ricorrente possono essere superate mediante prova documentale della continuità soggettiva e della titolarità del rapporto controverso.
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