Cassazione Civile, Ordinanza n. 13422/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società commerciale)
La controversia
I ricorrenti avevano instaurato davanti al Tribunale di Roma una causa contro la società deducendo che, nel 2018, quest'ultima aveva ingiustificatamente receduto dal contratto stipulato nel 2010 per l'attività di incaricati alla vendita, attribuendo loro generici inadempimenti. Chiedevano l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione/recesso, l'accertamento dell'inadempimento della società e la condanna al risarcimento o indennizzo dei danni subiti, comprensivi della perdita di compensi e provvigioni, del pregiudizio reputazionale, dell'abuso di dipendenza economica e della perdita della rete di vendita. La società eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario per la presenza di una clausola compromissoria. Con il ricorso per regolamento di competenza, gli attori contestavano la decisione del Tribunale che aveva accolto l'exceptio compromissi, sostenendo: che la clausola compromissoria dell'art. 4 contrastava con le 'Regole di condotta' richiamate dal contratto, le quali attribuivano invece competenza esclusiva al Tribunale di Roma; che tale contrasto doveva risolversi in loro favore ex art. 1370 c.c.; che, in caso di dubbio, la clausola compromissoria andava interpretata restrittivamente in favore della giurisdizione statuale; che le regole di condotta erano state modificate nel corso del rapporto e quindi dovevano prevalere come successive; che la clausola compromissoria era stata sottoscritta solo da una delle due parti ricorrenti; che era nulla per genericità perché non individuava chiaramente il collegio arbitrale; e che doveva applicarsi il foro del consumatore ex art. 66 d.lgs. 206/2005.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza arbitrale a conoscere della controversia in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 4 del contratto del 7 febbraio 2010, ha assegnato il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito per la riassunzione della causa mediante attivazione della procedura di nomina degli arbitri, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1370 c.c.
non è stata applicata per prevalere sulle clausole contrattuali specificamente pattuite e sottoscritte; il preteso contrasto con le regole di condotta non ha portato a un'interpretazione favorevole ai ricorrenti.
art. 1341, secondo comma, c.c.
la clausola compromissoria è stata ritenuta validamente approvata; invece l'eventuale clausola delle regole di condotta che derogasse alla competenza del giudice ordinario sarebbe stata invalida se non specificamente approvata.
art. 66 d.lgs. n. 206 del 2005
non applicabile, perché la qualità di consumatore è stata esclusa in ragione dello status di incaricati alla vendita, operanti come intermediari e non come acquirenti per uso personale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, trattandosi di ricorso rigettato.
Massime di principio
- Una clausola compromissoria validamente inserita nel contratto e specificamente sottoscritta prevale sulle mere condizioni integrative o regole interne unilateralmente modificate dalla parte predisponente, se queste ultime non hanno autonoma forza negoziale equivalente.
- Quando nel rapporto contrattuale vi è una clausola che devolve le controversie agli arbitri, il giudice ordinario deve dichiarare la propria incompetenza se la clausola è valida ed efficace, anche in sede di regolamento di competenza.
- La pattuizione contenuta in condizioni generali che devolva la controversia al giudice ordinario, se considerata come vera clausola contrattuale derogatoria della competenza, richiede specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.
- La qualità di consumatore non sussiste quando l'attività svolta è professionalmente orientata alla rivendita o intermediazione dei beni, e non all'acquisto per fini personali.
- L'eccezione di genericità della clausola compromissoria è infondata quando la designazione dell'istituzione arbitrale consente di individuarne con sufficiente certezza l'organo competente.
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