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Ordinanza

Ordinanza n. 3810/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio definitivo di inidoneità espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali in data 5 marzo 2026, prot. n. -OMISSIS-, comunicato via PEC in pari data, con il quale il ricorrente è stato dichiarato inidoneo agli accertamenti psico-attitudinali ed escluso dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Codice Concorso: CAR25), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compresi il verbale n. -OMISSIS- e tutti gli atti endoprocedimentali preparatori, allo stato non conosciuti dal ricorrente per mancata acquisizione del fascicolo concorsuale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1\6\2026 : annullamento del giudizio definitivo di inidoneità espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali in data 5 marzo 2026, prot. n. -OMISSIS-;della graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) (CIVILI), pubblicata in data 1° aprile 2026,

Giustizia amministrativa202606164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità psico-attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, il giudizio definitivo di non idoneità attitudinale espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali nell'ambito del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato inoltre gli atti endoprocedimentali e la graduatoria finale relativa ai candidati civili. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, mentre emerge che la controversia riguarda la contestazione della valutazione psico-attitudinale resa dalla Commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase. Ha ritenuto che il giudizio attitudinale costituisca espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell'Amministrazione, con sindacato giurisdizionale limitato alla verifica di evidente incongruità o manifesta irragionevolezza. A un primo sommario esame, anche considerando che la valutazione avrebbe potuto essere ulteriormente approfondita nel merito sulla base delle valutazioni tecniche prodotte dal ricorrente, non sono emersi profili manifestamente incongrui o irragionevoli. Il Collegio ha valorizzato il metodo scientifico consolidato della selezione, l'utilizzo di dati almeno in parte oggettivi ricavati dai test, il concorso di diverse professionalità e il confronto collegiale all'interno della Commissione, nonché la congruità della motivazione, ritenuta desumibile dalle aggettivazioni utilizzate nel giudizio. Non è stata quindi ravvisata, in sede cautelare, una plausibile illegittimità dell'atto tale da giustificare la sospensione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la valutazione e la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 12, comma 5, del bando di concorso

    Indicato quale fondamento dell'esclusione del candidato a seguito del giudizio di inidoneità attitudinale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio attitudinale espresso dagli organi tecnici dell'Amministrazione nell'ambito di un concorso per l'accesso ai ruoli delle Forze armate costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni attitudinali è limitato alla verifica dell'evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza degli esiti, senza sostituire la valutazione tecnica dell'Amministrazione con quella del giudice.
  • In sede cautelare, la sospensione del giudizio di non idoneità attitudinale non può essere concessa quando, a un primo sommario esame, la selezione risulti fondata su un metodo scientifico consolidato, su dati almeno in parte oggettivi ricavati dai test e su una valutazione collegiale di più professionalità, in assenza di manifeste incongruità o irragionevolezze.
  • Un giudizio attitudinale può ritenersi congruamente motivato quando le aggettivazioni impiegate dalla Commissione rendono comprensibile l'esito della valutazione, anche in presenza di un inevitabile margine valutativo proprio dell'indagine psico-attitudinale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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