Cassazione Penale, Sentenza n. 25794/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna per rapina in concorso (fatti del 9/06/2014 e del 23/03/2016). Sosteneva che la distanza temporale sarebbe di pochi mesi e che l'identità del titolo di reato (rapina in concorso) confermerebbe il "medesimo disegno criminoso" necessario per la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'onere di allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso" grava sul ricorrente e che la mera identità del titolo di reato non è sufficiente. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto richiamando la diversa tipologia fattuale delle due rapine, la distanza temporale (circa due anni), la diversa compagine di correi e la valutazione che gli elementi indicavano un'abitualità criminosa e non un progetto unitario. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
Consente al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra più sentenze irrevocabili; tuttavia l'applicazione richiede che non sia già stata esclusa dal giudice di merito e presuppone la sussistenza del "medesimo disegno criminoso" come richiesto dall'art. 81 c. 2 cod. pen.
art. 81, comma 2, cod. pen.
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge
Stabilisce il presupposto sostanziale della continuazione: è necessario che le azioni siano esecutive di un "medesimo disegno criminoso". La norma richiede elemento intenzionale/progettuale unitario e non si esaurisce nella semplice identità del titolo di reato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione a carico del ricorrente; la Corte ha applicato la disposizione per l'addebito delle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza - Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Indica i criteri indicatori per individuare il "medesimo disegno criminoso" (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate). Stabilisce che la continuazione sussiste se i successivi reati risultavano programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
Sottolinea che, in sede di esecuzione, grava sul condannato che invoca la continuazione l'onere di allegare elementi specifici e concreti; la mera contiguità cronologica o identità del titolo di reato sono indicatori di abitualità criminosa e non sufficienti a provare un progetto criminoso unitario.
Massime di principio
- L'onere di allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso" grava sul soggetto che chiede la continuazione: è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la programmazione del reato successivo già al momento del primo.
- La sola identità del titolo di reato (es. due rapine) non è sufficiente per riconoscere la continuazione; bisogna valutare anche modalità operative, contiguità spazio-temporale, identità o persistenza dei correi, obiettivi e pianificazione.
- Distanze temporali significative (es. anni) tra i fatti, modalità differenti e diversi correi costituiscono indizi contrari alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso e possono denotare piuttosto un'abitualità delinquenziale.
- I criteri utili per provare la continuazione includono: prove di pianificazione comune, comunicazioni/accordi tra gli autori, stessa strategia operativa, ripetizione di ruoli e strumenti, e contiguità temporale ravvicinata.
- In fase di esecuzione il giudice valuta gli elementi di fatto disponibili; l'assenza di prova concreta sulla programmazione impedisce il riconoscimento della continuazione e mantiene separate le esecuzioni delle sentenze.
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