Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.01.2025.

Giustizia amministrativa202502756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti e al riconoscimento del contributo alla formazione tramite carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.425,20 lordi, oltre interessi legali, per differenze retributive maturate in relazione a supplenze temporanee, nonché per la parte relativa all'ottenimento della carta docente. La sentenza era stata notificata il 24 gennaio 2025, non era stata impugnata ed era stata attestata come passata in giudicato il 21 luglio 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta non contestata. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coinvolgimento delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, secondo la sentenza, per la regolazione e la distrazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali, nei limiti indicati nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza dell'amministrazione e ordinarle di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo, quando il mancato adempimento risulti documentato e non sia stato contestato dall'amministrazione.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; il commissario esercita i poteri sostitutivi necessari all'attuazione del giudicato.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il ricorso per l'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.