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Sentenza

Sentenza n. 15005/2026 - Roma, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Quarta – n. 3889/2026 del 2 marzo 2026 (su ricorso NGR 14888/2025), passata in giudicato il 3 aprile 2026, per mancata esecuzione del dispositivo di ostensione documentale e mancato pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza;

Giustizia amministrativa202605586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3889/2026 quanto all’ostensione documentale e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio di accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3889/2026, passata in giudicato il 3 aprile 2026, che aveva imposto alla Guardia di Finanza l’ostensione della domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018 e il pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto. Quanto all’ostensione, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del comando giudiziale. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha prodotto documentazione rinvenuta presso i propri archivi e ha dichiarato che lo specifico documento richiesto non esisteva, spiegando, sulla base della disciplina interna applicabile, che per il periodo considerato l’assenza era giustificata da provvedimenti sanitari e che non era prevista la presentazione di una domanda di licenza straordinaria di convalescenza. Quanto al pagamento delle spese del precedente giudizio, il ricorrente ha dedotto la perdurante inadempienza dell’Amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente all’obbligo di pagamento delle spese di lite stabilite nella sentenza da ottemperare. Il TAR ha ritenuto che la Guardia di Finanza non avesse dimostrato di aver provveduto alla liquidazione delle somme, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza; ha quindi assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per adempiere. La domanda relativa all’ostensione è stata invece dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere: l’Amministrazione ha esibito tutti gli atti pertinenti in suo possesso, ha attestato l’inesistenza del documento specificamente richiesto e ha fornito una spiegazione normativa ritenuta esaustiva. Il ricorrente non ha contestato tale ricostruzione né fornito un principio di prova sull’esistenza o sulla detenzione del documento da parte della pubblica amministrazione. La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora sono state rinviate a un’eventuale successiva istanza, qualora l’Amministrazione non adempia nel termine assegnato. La Guardia di Finanza è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, poiché l’adempimento documentale è intervenuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza passata in giudicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla conseguente esigenza di oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione degli atti pertinenti effettivamente detenuti dall’amministrazione e l’attestazione motivata dell’inesistenza del documento richiesto possono determinare la cessazione della materia del contendere sulla specifica statuizione ostensiva, quando il ricorrente non contesti puntualmente la ricostruzione amministrativa e non fornisca un principio di prova dell’esistenza o della detenzione del documento.
  • L’amministrazione non può limitarsi ad affermare genericamente l’inesistenza del documento oggetto dell’ordine di esibizione: deve indicare gli esiti delle ricerche svolte e illustrare, anche mediante il quadro normativo applicabile, le ragioni per cui l’atto non è stato formato o non è nella sua disponibilità.
  • L’omessa dimostrazione del pagamento delle spese di lite liquidate in una sentenza passata in giudicato integra un’inottemperanza parziale, che consente al giudice di fissare un nuovo termine per l’adempimento e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro tale termine.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora possono essere subordinate alla verifica dell’eventuale ulteriore inadempimento successivo al termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
  • L’adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, quando tale adempimento abbia determinato la cessazione della materia del contendere o sia stato soltanto parziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleSpese di lite
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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