Ordinanza n. 2372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il rifiuto di rilasciare l’autorizzazione sismica in sanatoria e contro l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del titolo rilasciato nel 2019
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti degli atti impugnati in primo grado. La controversia cautelare riguardava il rifiuto comunale di rilasciare l’autorizzazione sismica in sanatoria e l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del titolo edilizio rilasciato nel 2019. L’appellante ha prospettato un pericolo imminente di demolizione dell’abitazione, sostenendo che, in assenza della sospensione, la casa sarebbe stata demolita a breve. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che le ragioni sottese al diniego dell’autorizzazione sismica in sanatoria e all’avvio del procedimento di annullamento del titolo del 2019 necessitino di un esame più approfondito nella sede di merito, senza quindi definire in questa fase il fumus boni iuris. Ha tuttavia escluso, allo stato degli atti, la sussistenza del periculum in mora, poiché l’affermazione dell’appellante circa l’imminente demolizione dell’abitazione non trovava puntuale conferma documentale. Il Collegio ha lasciato ferma la possibilità di attivare forme di tutela cautelare di somma urgenza qualora la demolizione divenisse effettivamente imminente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le ragioni sostanziali poste a fondamento del diniego amministrativo e dell’avvio dell’autotutela richiedono un esame approfondito, il relativo scrutinio può essere rinviato alla sede di merito senza che ciò comporti l’accoglimento della domanda cautelare.
- La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza attuale e adeguatamente comprovata del periculum in mora; la mera allegazione di una demolizione imminente, non confermata dagli atti, non è sufficiente.
- L’assenza, allo stato, di un pericolo imminente non preclude la possibilità di richiedere successivamente una tutela cautelare anche di somma urgenza qualora il rischio lesivo divenga effettivo e prossimo.
Come è indicizzato
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