Sentenza del 08/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Impresa - Maggior reddito accertato - Operazioni bancarie - Libro giornale - Registrazione - Adeguatezza - Comportamento contribuente - Legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con i quali erano state recuperate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. In particolare, per il 2005 l’Ufficio aveva qualificato come maggiori operazioni imponibili tutti i versamenti e i prelevamenti transitati su un conto corrente societario, applicando la presunzione legale prevista dall’art. 32 del DPR 600/1973. La società ha sostenuto che tali movimenti erano operazioni meramente finanziarie, regolarmente registrate nel libro giornale e nelle schede di mastro, riflesse nel bilancio e già considerate nella determinazione del reddito. Ha inoltre contestato la mancata redazione del processo verbale di constatazione e l’assenza di contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo alla corretta contabilizzazione delle movimentazioni bancarie e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale. Nel giudizio di rinvio è stato accertato che i versamenti e i prelevamenti erano stati puntualmente registrati nel libro giornale e nelle schede di mastro, con corrispondenza nelle scritture contabili e nel bilancio. È stato inoltre rilevato che, trattandosi di operazioni finanziarie prive di autonoma natura economica, non sussisteva uno specifico obbligo di registrazione IVA. La CTR ha quindi escluso l’applicazione automatica della presunzione bancaria, ritenendo che l’Ufficio non avesse fornito ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la pretesa di maggior reddito. L’appello della società è stato accolto, gli avvisi sono stati sostanzialmente neutralizzati per il profilo controverso e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 15.000 euro.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR 600/1973
I dati e gli elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
La presunzione bancaria è relativa e consente all’Ufficio di imputare a ricavi o compensi i movimenti bancari non giustificati. Tuttavia, il contribuente può superarla dimostrando che le operazioni sono state contabilizzate e considerate ai fini fiscali oppure che sono prive di rilevanza reddituale.
Art. 51 del DPR 633/1972
I dati e gli elementi risultanti dai conti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.
Ai fini IVA, i movimenti bancari possono fondare una rettifica solo quando il contribuente non dimostri che sono già stati considerati nella dichiarazione o che non riguardano operazioni imponibili.
Art. 39 del DPR 600/1973
La ricostruzione induttiva o presuntiva del reddito deve poggiare su elementi idonei e, quando si utilizzano presunzioni semplici, sui requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 109 del TUIR
La deducibilità dei costi dipende, tra l’altro, dai requisiti di competenza e inerenza. Nel caso concreto, le questioni relative ai singoli costi sono rimaste assorbite dall’accoglimento del motivo riguardante le movimentazioni bancarie.
Art. 108 del TUIR
Disciplina la deducibilità delle spese di rappresentanza. La società ne aveva invocato l’applicazione per alcune spese, ma tale questione non ha costituito il fondamento della decisione finale.
Art. 12, comma 7, della legge 212/2000
Riguarda il contraddittorio successivo alle operazioni di accesso, ispezione e verifica e il termine per la presentazione di osservazioni. La questione è stata dichiarata assorbita dalla Cassazione e non ha determinato l’esito finale del giudizio.
Art. 2214 del codice civile
Individua i libri e le scritture contabili obbligatorie dell’imprenditore. La regolare tenuta e l’analiticità delle scritture possono costituire elementi decisivi per dimostrare che i movimenti bancari sono stati correttamente rappresentati.
Massime di principio
- La presunzione bancaria non consente di qualificare automaticamente ogni versamento o prelevamento come ricavo non dichiarato: il contribuente può superarla fornendo una riconciliazione puntuale tra estratti conto, libro giornale, schede di mastro, registri e bilancio.
- La mera registrazione contabile è particolarmente efficace quando dimostra anche l’effettiva rilevanza fiscale dell’operazione, ossia che il movimento è stato considerato nella determinazione del reddito oppure che è estraneo a operazioni imponibili.
- Per i movimenti finanziari privi di natura economica non sussiste, di regola, un autonomo obbligo di registrazione IVA; resta però necessario dimostrare che non si tratta di incassi o pagamenti relativi a operazioni imponibili non dichiarate.
- Quando la documentazione contabile è coerente e completa, l’Ufficio deve individuare ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti per sostenere una ricostruzione di maggior reddito; non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza dei movimenti bancari.
- È opportuno conservare e produrre una documentazione analitica che colleghi ogni movimento bancario alla relativa scrittura contabile, alla voce di bilancio e, quando rilevante, alla dichiarazione fiscale.
- Il contribuente che invoca la corretta contabilizzazione deve fornire una prova concreta e verificabile, non limitarsi a dichiarazioni generiche; in presenza di scritture regolari e riscontri oggettivi, tuttavia, l’onere dell’Ufficio di motivare la pretesa diventa più stringente.
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