Sentenza n. 321/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento: - della delibera del Consiglio del Comune dell’Aquila n. 62 del 22 aprile 2022, nonché degli atti ad essa presupposti e conseguenti e segnatamente: 1) la delibera della Giunta comunale n. 152 del 30 marzo 2022 con cui è stata approvata la proposta della delibera consiliare impugnata; 2) i pareri di regolarità tecnica sui provvedimenti impugnati resi dal Dirigente del Settore Ricostruzione Privata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare del Comune dell'Aquila che autorizza, a favore di una società controinteressata, la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da direzionale/uffici ad attività socio-sanitarie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera consiliare, la precedente delibera di Giunta e i relativi pareri di regolarità tecnica, sostenendo che il mutamento di destinazione d'uso fosse illegittimo. Ha dedotto: eccesso di potere per manifesta irrazionalità e difetto di motivazione, nonché falsa applicazione dell'art. 5 della l.r. Abruzzo n. 49/2012 e dell'atto comunale di recepimento, poiché il Comune avrebbe motivato genericamente la compatibilità della nuova destinazione senza dimostrare il rapporto di compatibilità o complementarietà richiesto dalla disciplina; violazione della medesima normativa e difetto dell'atto presupposto, in quanto la destinazione socio-sanitaria non sarebbe stata compatibile né complementare con quella direzionale originaria; contraddittorietà con un precedente deliberato consiliare che aveva escluso l'integrabilità della destinazione direzionale con quella socio-sanitaria; violazione delle NTA del PRG, travisamento dei fatti e dell'art. 14 d.P.R. n. 380/2001, per la presunta carenza degli standard urbanistici relativi ai parcheggi; manifesta irrazionalità e difetto di motivazione, per l'incompatibilità tra il contenuto dell'autorizzazione e la consistenza dell'intervento edilizio indicata nell'istanza. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, deducendo che la ricorrente non avrebbe più avuto una posizione differenziata e qualificata lesa dall'intervento autorizzato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio dei documenti depositati dalla ricorrente il 13 marzo 2026, perché prodotti a meno di quaranta giorni dall'udienza, salvo il contratto di cessione di ramo d'azienda, richiamato nelle difese della controinteressata. Ha poi accolto le eccezioni di inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere, senza esaminare i motivi di merito. È risultato che, con contratto del 6 agosto 2021, la ricorrente aveva ceduto il ramo d'azienda relativo alla struttura "Villa Dorotea", comprendente anche la locazione dell'immobile, l'avviamento, i beni e il personale strumentale alle attività assistenziali e riabilitative. La cessione aveva reciso ogni legame fisico e giuridico con la struttura, sicché la ricorrente non era più esposta a un pregiudizio derivante dall'ingresso di un concorrente in una struttura vicina. Il TAR ha inoltre ritenuto non provata una diversa posizione differenziata fondata sull'esercizio di attività assistenziali nel territorio aquilano: la ricorrente non aveva dimostrato che il bacino di clientela contendibile dalla controinteressata coincidesse, anche solo in parte, con il proprio, né che potesse derivarne un apprezzabile calo del volume d'affari e una lesione concreta di un interesse tutelabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 l.r. Abruzzo n. 49/2012
compatibilità; complementarietà
La ricorrente sosteneva che il mutamento di destinazione d'uso fosse subordinato alla dimostrazione di uno specifico rapporto di compatibilità o complementarietà; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 5 dell'Atto di recepimento approvato con delibera del Consiglio comunale dell'Aquila n. 7 del 12 febbraio 2020
compatibilità; complementarietà
La norma comunale è stata invocata per contestare la legittimità del cambio di destinazione d'uso, ma non è stata applicata nel merito a causa del difetto di legittimazione e interesse a ricorrere.
art. 34 delle NTA del PRG
La disposizione è stata invocata con riferimento agli standard urbanistici per i parcheggi; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 14 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata invocata per contestare l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso; il TAR non ha deciso la relativa censura di merito.
Massime di principio
- La legittimazione e l'interesse a ricorrere contro un provvedimento urbanistico che autorizza l'ingresso di un operatore concorrente richiedono una posizione differenziata, concreta e attuale, suscettibile di essere effettivamente pregiudicata dall'intervento.
- La cessione del ramo d'azienda comprensivo dell'immobile, del relativo rapporto locatizio, dell'avviamento, dei beni e del personale recide il legame fisico e giuridico del cedente con la struttura; il cedente non può quindi fondare l'interesse a impugnare l'autorizzazione relativa a una struttura concorrente sulla mera vicinanza alla struttura ceduta.
- La mera affermazione di svolgere attività assistenziali o sanitarie nell'ambito di un determinato territorio non dimostra, di per sé, una posizione differenziata lesiva: il ricorrente deve provare almeno la coincidenza, totale o parziale, del bacino di clientela contendibile e la concreta possibilità di un apprezzabile pregiudizio economico.
- Quando il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione o interesse a ricorrere, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di merito relativi alla legittimità urbanistica del provvedimento impugnato.
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