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Sentenza

Sentenza n. 5187/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 1210/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 24857/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01/02/2024, notificata il 16/02/2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1210/2024, passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione della carta docente per quattro anni scolastici, secondo il sistema proprio della carta e per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto sarebbe maturato sino alla concreta attribuzione. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che il ricorso sarebbe stato fondato poiché il credito era stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate, in considerazione dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione, e per la parte residua poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 400,00 oltre accessori di legge, distratti in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere la conformazione dell'Amministrazione al giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza civile posta in esecuzione quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sul valore della carta docente dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito.
  • Quando l'adempimento dell'Amministrazione interviene dopo l'instaurazione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere posta a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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