Sentenza n. 554/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento definitivo di mantenimento del divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA, prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha confermato il divieto di prosecuzione dell’attività di “Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli” esercitata dal ricorrente e ha disposto la rimozione degli effetti della SCIA originaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento definitivo di mantenimento del divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP comunale ha confermato il divieto di prosecuzione dell'attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli e ha disposto la rimozione degli effetti della SCIA, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990, per avere l'amministrazione desunto la carenza sostanziale dei requisiti dalla mancata produzione di documentazione integrativa; la sproporzione della misura; l'erroneità della considerazione dell'assenza di autorizzazioni paesaggistiche o idrogeologiche come causa di invalidità dell'attività; la violazione del legittimo affidamento e della buona fede, in ragione dell'esercizio dell'attività protrattosi nel tempo sulla base di una SCIA non contestata tempestivamente; nonché la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la presentazione, dopo l'atto impugnato, di un'istanza ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 avrebbe dovuto paralizzare il potere sanzionatorio e imporre l'esame prioritario della sanatoria, chiedendo anche l'accertamento dell'illegittimità dell'esercizio del potere sanzionatorio in pendenza dell'istanza e del diritto a una pronuncia espressa sulle domande di sanatoria. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e contestato la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, le censure rivolte contro le ragioni originarie del divieto di prosecuzione già contenute in un precedente provvedimento autonomamente lesivo, non impugnato: il nuovo atto, su tali profili, aveva natura meramente confermativa. Nel merito residuo ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990 perché la SCIA era palesemente inidonea a legittimare l'attività, in presenza di violazioni ambientali relative alla gestione dei rifiuti e di difformità edilizie persistenti. Ha escluso la sproporzione della misura e la violazione dell'affidamento, anche perché la carenza documentale indicata dal Comune risultava effettiva e non contestata. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e l'improcedibilità del ricorso per la presentazione dell'istanza di sanatoria, poiché il provvedimento impugnato non aveva natura di sanzione edilizia né produceva gli effetti propri di un'ingiunzione di demolizione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Non impedisce il divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti della SCIA quando questa sia palesemente inidonea a legittimare l'attività per la sussistenza di violazioni ambientali e difformità edilizie.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La presentazione di un'istanza di sanatoria non determina l'improcedibilità del ricorso contro un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività fondato su carenze ambientali, documentali ed edilizie, poiché tale provvedimento non è una sanzione edilizia né un'ingiunzione di demolizione.
Massime di principio
- È inammissibile, per carenza di interesse, contestare con l'impugnazione di un atto meramente confermativo le ragioni originarie di un divieto già contenute in un precedente provvedimento autonomamente lesivo non impugnato.
- Il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della SCIA sono legittimi quando la segnalazione sia palesemente inidonea a fondare l'esercizio dell'attività per la presenza di violazioni ambientali e persistenti difformità edilizie, anche in presenza di carenze documentali non sanate.
- La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non rende improcedibile il ricorso contro un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività quando quest'ultimo non abbia natura di sanzione edilizia e non consista in un'ingiunzione di demolizione.
- Non sussistono sproporzione della misura o lesione del legittimo affidamento quando le carenze documentali e sostanziali poste a fondamento del divieto risultino effettive e non contestate.
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