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Sentenza

Sentenza n. 1001/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1064 del 21 giugno 2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il ricorso contro l’inibizione comunale degli effetti di una SCIA in sanatoria con domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il provvedimento comunale del 4 aprile 2017 con cui erano stati inibiti gli effetti della SCIA in sanatoria relativa a interventi su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. L’amministrazione aveva rilevato che l’intervento aveva comportato il rialzo della quota di imposta della gronda, con aumento di volume e di superficie utile lorda, non compensato da un asserito abbassamento della quota del colmo, e che l’intervento contrastava con l’art. 75 delle NTO del piano degli interventi comunale, relativo agli edifici di interesse storico o architettonico. In appello sono stati dedotti: erronea individuazione dello stato legittimo e travisamento dei fatti; insufficienza dell’istruttoria e mancata ammissione di verificazione o consulenza tecnica; errata ricostruzione del progetto e violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione; erronea applicazione dell’art. 75 delle NTO e ulteriori doglianze nuove; erronea declaratoria di carenza d’interesse sui motivi concernenti il mancato avvio del procedimento di compatibilità paesaggistica e l’incompetenza del dirigente. L’appellante sosteneva che l’aumento della quota di gronda fosse compensato dall’abbassamento del colmo, chiedendo un accertamento tecnico. Contestava inoltre l’utilizzazione della documentazione fotografica, la ricostruzione comunale delle quote, l’assenza di un procedimento paesaggistico e la competenza del dirigente.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha rilevato anzitutto la formazione del giudicato interno sul rigetto del terzo motivo e sull’inammissibilità del settimo motivo del ricorso di primo grado, non specificamente censurati. Ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale, adeguatamente motivato sulla base del confronto tra fotografie, elaborati progettuali e sezioni allegate alla SCIA in sanatoria. Da tale confronto emergeva che l’asserito abbassamento di circa 40 centimetri del colmo non si era verificato: l’altezza interna rilevata nella sezione pertinente era sostanzialmente coincidente, e anzi lievemente superiore, a quella autorizzata. L’innalzamento della gronda aveva quindi prodotto un aumento volumetrico non compensato e una variazione della quota della copertura incompatibile con l’art. 75, lett. c), delle NTO, che non consente la modifica della posizione e della quota delle strutture principali e del tetto negli edifici di interesse storico o architettonico. Le fotografie allegate alle pratiche edilizie potevano essere utilizzate per verificare la corrispondenza tra stato legittimo, stato rappresentato e stato reale dell’immobile. I rilievi della polizia municipale non vincolavano l’amministrazione nelle successive valutazioni sulla SCIA in sanatoria e non erano contraddittori con gli accertamenti comunali, riferendosi i primi alle altezze interne e i secondi all’altezza esterna effettiva del tetto. È stata respinta la richiesta di verificazione o consulenza tecnica, perché mancava un principio di prova dell’asserita compensazione volumetrica e, comunque, gli atti già dimostravano l’inesistenza dell’abbassamento del colmo; la consulenza non può supplire alle lacune probatorie della parte. Una delle censure è stata dichiarata inammissibile perché nuova in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a.; ulteriori doglianze nuove sono state parimenti dichiarate inammissibili e, comunque, ritenute infondate. È stata confermata anche la carenza d’interesse sulle censure relative al mancato avvio del procedimento di compatibilità paesaggistica e alla competenza del dirigente: la comunicazione di non istruzione della domanda aveva natura interlocutoria e non provvedimentale, sicché l’eventuale inerzia avrebbe dovuto essere contestata con azione avverso il silenzio. Inoltre, l’aumento volumetrico e le variazioni essenziali su immobile vincolato escludevano la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La valutazione della domanda di accertamento di conformità impone all’amministrazione di esaminare senza preclusioni i fatti e la documentazione rilevanti ai fini della sanatoria.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’aumento volumetrico e le variazioni essenziali su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ostano all’applicazione della fiscalizzazione dell’abuso e alla compatibilità paesaggistica nei termini prospettati.

  • art. 75, lett. c), NTO del Piano degli interventi del Comune di Verona

    consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno

    La disciplina degli edifici di interesse storico o architettonico non consente alterazioni volumetriche, planimetriche o di sagoma né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

  • art. 104 c.p.a.

    In appello sono inammissibili le censure nuove, non dedotte nel giudizio di primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che sostiene l’esistenza di una compensazione volumetrica deve fornire almeno un principio di prova; la consulenza o la verificazione non possono colmare una totale lacuna probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può disporre accertamenti tecnici delegati per esonerare una parte dall’onere di fornire un principio di prova sui fatti posti a fondamento delle proprie deduzioni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Non sussiste violazione del contraddittorio quando la questione della carenza d’interesse sia stata tempestivamente introdotta dalla controparte nel giudizio di primo grado.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti relativi alla SCIA, secondo quanto affermato e confermato nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla SCIA in sanatoria edilizia l’amministrazione deve verificare la corrispondenza tra lo stato reale dell’immobile, gli elaborati presentati e i precedenti titoli edilizi, potendo utilizzare anche la documentazione fotografica allegata alle pratiche edilizie per ricostruire lo stato legittimo e accertare le difformità.
  • L’amministrazione non è vincolata dai rilievi compiuti in un precedente sopralluogo ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, quando successivamente esamina una domanda di sanatoria: può svolgere ulteriori e differenti valutazioni, purché coerenti, istruite e adeguatamente motivate.
  • La verificazione o la consulenza tecnica non possono essere disposte per colmare la totale carenza probatoria della parte; chi deduce una compensazione volumetrica deve fornire almeno un principio di prova, poiché il metodo acquisitivo del processo amministrativo tempera, ma non rovescia, l’onere della prova.
  • È inammissibile in appello una censura che introduca per la prima volta una diversa ricostruzione tecnica dell’intervento o un nuovo vizio dell’atto, non dedotto nel giudizio di primo grado.
  • Quando l’amministrazione comunica di non procedere all’istruttoria di una domanda senza adottare una determinazione avente effettivo contenuto provvedimentale, l’interessato non può impugnare tale comunicazione come diniego, ma deve eventualmente proporre l’azione contro il silenzio-inadempimento.
  • In presenza di un aumento volumetrico e di variazioni essenziali su un immobile vincolato paesaggisticamente, non è possibile regolarizzare l’intervento mediante la fiscalizzazione dell’abuso prevista dalla disciplina edilizia e paesaggistica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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