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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2260 del 2025: per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 196/2025 Corte d’Appello di Torino (pubblicata il 14.4.2025) in parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 325/2024 Giud. Lav. Asti pubbl. il 30.4.2025 (RGL n. 987/24) del Tribunale di Asti - Sezione Lavoro Dott.sa Ivana LO BELLO (pubblicata il 20.09.2024) – sentenze notificate in data 24/4/2025 e divenute definitive per mancata proposizione del ricorso in Cassazione e dispositive tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo di Euro 1.500,00 complessivi (per gli a.s. 2023/24 – 2024/25 e 2022/23) oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine e comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.. quanto al ricorso n. 2534 del 2025: per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 155/2025 Corte d’Appello di Torino (pubblicata il 19.3.2025) in parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 416/2024 Giud. Lav. Cuneo pubbl. il 19.09.24 (RGL n. 185/24) del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro Dott. Michele Basta – sentenze notificate in data 09/4/2025 e divenute definitive per mancata proposizione del ricorso in Cassazione e dispositive tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo di Euro 3.000,00 complessivi (per gli a.s. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 E 2023/24) oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine e comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina,per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a..

Giustizia amministrativa202502260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o ritardata esecuzione di sentenze definitive della Corte d'Appello di Torino relative all'accredito sulla Carta elettronica del Docente di somme dovute a titolo di contributo alla formazione professionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due ricorsi per l'esecuzione del giudicato formatosi su altrettante sentenze della Corte d'Appello di Torino, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del Docente, oltre agli interessi legali, rispettivamente Euro 1.500,00 per tre anni scolastici ed Euro 3.000,00 per sei anni scolastici. I ricorrenti chiedevano l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine all'amministrazione di eseguire integralmente i giudicati entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione degli interessi e di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e aventi identica soluzione, sono stati riuniti per ragioni di trattazione e redazione congiunta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della memoria con cui la parte ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva adempiuto a quanto stabilito dalle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. Le spese sono state tuttavia poste a carico dell'amministrazione, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso sono state liquidate complessivamente Euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché il rimborso del contributo unificato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, richiesto per ottenere l'esecuzione delle sentenze definitive; il ricorso richiamava anche i poteri di cui al comma 4, lettera e), in materia di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    È stato invocato dai ricorrenti quale base per la richiesta di una penalità di mora in caso di ulteriore inadempimento, ma il TAR non ha dovuto pronunciarsi su tale richiesta perché l'amministrazione ha adempiuto.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    È stato richiamato dai ricorrenti per la richiesta degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, senza specifica decisione del TAR sul punto a seguito dell'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione sopravvenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando viene meno l'interesse alla decisione richiesta.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese: queste possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, quando l'adempimento tardivo ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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