Cassazione Civile, Ordinanza n. 11419/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Una cittadina straniera impugnava in cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal prefetto. Il giudice di pace aveva ritenuto legittima l'espulsione perché l'ingresso in Italia era avvenuto senza dichiarazione di presenza e perché non risultava agli atti la formalizzazione di una domanda di protezione internazionale, pur a fronte dell'allegazione della ricorrente di avere manifestato la volontà di chiedere asilo e di avere chiesto appuntamento in questura per la presentazione/formalizzazione dell'istanza. Con il primo motivo la ricorrente denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presentazione della domanda di protezione internazionale. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale impedisse l'efficacia del decreto di espulsione fino alla decisione della Commissione territoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di protezione internazionale, non occorre che la domanda sia già formalmente perfezionata ai fini dell'operatività della tutela sospensiva, essendo sufficiente anche la manifestazione di volontà di chiedere protezione; di conseguenza, la domanda non rende invalido il provvedimento di espulsione ma ne sospende l'efficacia fino alla decisione sulla domanda, durante la quale lo straniero ha diritto a permanere nel territorio dello Stato. Per questo la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Viene richiamato come vizio dedotto in relazione alla mancata valutazione della presentazione della domanda di protezione internazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
Viene richiamato come parametro del secondo motivo per denunciare l'erronea applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 25/2008.
art. 7 d.lgs. n. 25/2008
chi ha proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato ai fini esclusivi della procedura fino alla decisione della Commissione territoriale
La domanda di protezione internazionale non invalida il decreto di espulsione, ma ne sospende l'efficacia fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
art. 2 d.lgs. n. 142/2015
richiedente protezione internazionale
È richiedente non solo chi ha già presentato la domanda, ma anche chi ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 6, paragrafo 1, comma 2, direttiva 2013/32/UE
manifestazione della volontà di chiedere protezione
È richiamato a sostegno della possibilità di presentare la domanda anche in sede di udienza di convalida dell'espulsione.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
udienza di convalida dinanzi al giudice di pace
È evocato come sede nella quale può essere presentata la domanda di protezione internazionale anche quando il destinatario è colpito da espulsione.
art. 20 d.lgs. n. 251/2007
pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica
Anche in caso di accoglimento della domanda di protezione, l'espulsione resta possibile solo al ricorrere dei presupposti di pericolosità previsti dalla norma.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, la tutela dello straniero non presuppone necessariamente la già avvenuta formalizzazione della domanda: è sufficiente la manifestazione della volontà di chiederla, se rilevante e verificabile nel processo.
- La proposizione della domanda di protezione internazionale non rende nullo o inefficace in via definitiva il decreto di espulsione, ma ne determina la sospensione dell'efficacia fino alla decisione della Commissione territoriale.
- Durante la pendenza della procedura di protezione internazionale, lo straniero ha diritto a permanere nel territorio dello Stato ai soli fini della procedura.
- L'eventuale rigetto della domanda fa riprendere il procedimento espulsivo dal punto in cui era stato sospeso; l'eventuale accoglimento attribuisce un autonomo titolo di soggiorno, salvo i casi in cui l'espulsione sia comunque consentita per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.
- Il giudice investito dell'opposizione al decreto di espulsione deve verificare con attenzione se sia stata allegata o manifestata una domanda di protezione internazionale, poiché tale circostanza incide sull'efficacia del provvedimento espulsivo.
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