Sentenza n. 5453/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari anche inaudita altera parte, A) del provvedimento del 25.07.2025 con cui ENEA ha comunicato il “differimento dell’accesso agli atti fino alla conclusione della procedura concorsuale per consentire il corretto svolgimento del concorso e a garanzia del buon andamento dell’attività amministrativa” (doc. A); B) del provvedimento del 8.08.2025, con cui ENEA, riscontrando l’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla scrivente difesa, ha confermato il predetto provvedimento di diniego (doc. B); C) del Regolamento per l’accesso agli atti di ENEA laddove dovesse essere interpretato come lesivo della posizione giuridica ed economica dello odierno ricorrente (doc. C); D) il Bando di concorso relativo alla procedura per cui è causa, laddove dovesse essere interpretato come lesivo della posizione giuridica ed economica dello odierno ricorrente. nonché per l’accertamento del diritto all'accesso del ricorrente, con conseguente l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancanza dell'attestato di primo soccorso aziendale e successivo diniego di riesame; differimento dell'accesso alla documentazione dei candidati ammessi
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato al profilo C18 di una procedura concorsuale bandita da ENEA, è stato escluso per non avere prodotto l'attestato di un corso di primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A della durata di 16 ore. Aveva allegato un attestato relativo a un corso BLSD retraining, sostenendo che tale corso comprendesse il protocollo BLS e l'uso del defibrillatore e fosse quindi equiparabile al corso di primo soccorso richiesto dal bando. Con il ricorso introduttivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, nonché violazione dell'art. 97 Cost., contestando la legittimità dell'esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego di riesame, deducendo violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, violazione dell'art. 97 Cost. e violazione e falsa applicazione dell'art. 45 d.lgs. 81/2008 e del d.m. 388/2003, sostenendo che il diniego contenesse un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Ha inoltre prospettato una disparità di trattamento, assumendo che altri candidati in possesso di attestati BLS sarebbero stati ammessi. In corso di giudizio ha prodotto attestazioni relative al corso BLSD e a un diverso corso di primo soccorso e soccorritore, ma senza documentare la durata di almeno 16 ore. La domanda di accesso alla documentazione dei candidati ammessi è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere con separata ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il bando richiedesse in modo puntuale un attestato di corso di primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A, della durata di 16 ore, requisito riconducibile all'art. 45 d.lgs. 81/2008 e al d.m. 388/2003. La disciplina richiede una formazione teorica e pratica articolata in tre moduli, concernente il riconoscimento e la gestione di diverse emergenze, traumi, patologie specifiche e tecniche di intervento, non soltanto l'arresto cardiaco e l'uso del defibrillatore. Il corso BLSD documentato dal ricorrente riguardava prevalentemente le emergenze cardiache, la rianimazione e l'impiego del DAE, e non risultava né coincidente con il programma complessivo previsto dall'allegato 3 al d.m. 388/2003 né corredato dall'indicazione della durata. Anche la successiva attestazione relativa a un corso di primo soccorso e soccorritore non dimostrava la durata di 16 ore e, comunque, riguardava una frequenza non documentata al momento della presentazione della domanda. Il candidato, pur essendo stato onerato dal giudice di produrre la documentazione relativa alla durata e al programma, non ha quindi provato il possesso del requisito previsto dal bando. Il diniego di riesame non è stato considerato integrativo della motivazione originaria, poiché si limitava a indicare le coordinate normative utili a individuare contenuti e durata del corso richiesto. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento: l'eventuale ammissione illegittima di altri candidati non consente di pretendere la reiterazione della medesima illegittimità in proprio favore. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. 81/2008
Il datore di lavoro [...] prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza [...] Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione [...] sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
La disposizione rinvia al d.m. 388/2003 per l'individuazione dei requisiti e della formazione degli addetti al primo soccorso aziendale.
art. 3, comma 3, d.m. 15 luglio 2003, n. 388
Gli addetti al pronto soccorso [...] sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3.
Per le aziende di gruppo A la formazione deve rispettare i contenuti e i tempi minimi dell'allegato 3.
Allegato 3 d.m. 15 luglio 2003, n. 388
Obbiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A.
Il corso richiesto dal bando deve articolarsi in tre moduli, per complessive 16 ore, e comprendere la formazione su emergenze sanitarie, traumi, patologie specifiche e tecniche pratiche di primo soccorso.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta poiché il provvedimento di riesame indicava le coordinate normative del requisito senza introdurre una nuova ragione dell'esclusione.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non evidenzia, nel caso concreto, l'illegittimità dell'esclusione, fondata sul mancato comprovato possesso del requisito del bando.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso richiede il possesso di un attestato di formazione individuato mediante contenuti e durata specifici da una disciplina normativa, il candidato deve dimostrare il possesso di quel requisito secondo i parametri prescritti; un attestato relativo a un corso diverso non è equiparabile se ne differiscono programma e durata.
- Un corso BLSD, avente ad oggetto principalmente la rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore, non soddisfa di per sé il requisito di un corso di primo soccorso aziendale per aziende di gruppo A, che richiede una formazione più ampia su emergenze sanitarie, traumi, patologie specifiche e tecniche di intervento, nonché una durata minima di 16 ore.
- La prova del possesso di un requisito di partecipazione deve riguardare anche la durata minima del corso richiesta dalla lex specialis; l'assenza di tale indicazione nella certificazione impedisce di ritenere dimostrato il requisito, anche quando siano elencati alcuni contenuti formativi.
- L'indicazione, nel provvedimento di riesame, delle norme che disciplinano un requisito già posto a fondamento dell'esclusione non costituisce integrazione postuma della motivazione, quando si limita a precisare il quadro normativo applicabile senza introdurre una nuova ragione decisoria.
- La disparità di trattamento non può essere invocata per ottenere l'ammissione sulla base dell'eventuale illegittima ammissione di altri candidati, poiché l'illegittimità commessa nei confronti di terzi non attribuisce il diritto alla reiterazione dello stesso trattamento illegittimo.
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