Cassazione Penale, Sentenza n. 24352/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sequestro preventivo limitato alla somma di euro 1.175,00 sostenendo la violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1). Ha dedotto che il Tribunale del riesame non ha motivato il nesso di strumentalità tra la somma sequestrata e l'attività delittuosa: la somma sarebbe stata trovata in epoca recente e sarebbe provento della sua attività lecita di agente/procacciatore di affari per la societa Better slot s.r.l.; inoltre ha richiamato la giurisprudenza che impone una motivazione rigorosa quando si procede a confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizi della motivazione. Ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo richiede la dimostrazione di una relazione intrinseca, specifica e strutturale di strumentalita tra il bene e l'illecito; tale esigenza sussiste anche in caso di confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7. Il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare il ruolo dell'indagato nel sodalizio senza motivare il nesso di pertinenzialita tra la somma di 1.175,00 euro e il reato. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione per delinquere; è il reato associativo richiamato nell'imputazione.
art. 416-bis cod. pen.
Configurazione di associazione di tipo mafioso; richiamata anche la confisca obbligatoria prevista dal comma 7, la quale non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il nesso di strumentalita o pertinenzialita dei beni.
art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
Prevede la confisca obbligatoria di beni strumentali o costituenti prezzo/prodotto/profitto del reato mafioso; la Corte precisa che l'obbligatorieta non comporta presunzione di strumentalita e impone comunque motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione.
art. 512-bis cod. pen.
Fattispecie piana di reato connessa alle imputazioni (citata nell'atto), indicata come parte del quadro contestuale di reati a carico dell'indagato.
art. 513-bis cod. pen.
Ulteriore fattispecie penale richiamata nell'imputazione; contestualmente alla vicenda penale complessiva.
art. 646 cod. pen.
Reato di ricettazione o appropriazione indebita relativo alla vicenda penale contestata (citato dall'atto).
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma relativa a riciclaggio e impiego di proventi illeciti, menzionata nell'imputazione contro l'indagato.
art. 1, comma 3, L. n. 401/1989
Norma qualora pertinente alle sanzioni o misure patrimoniali richiamata nell'imputazione; citata a titolo di profilo normativo collegato.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina le condizioni per il sequestro preventivo: il ricorso ha denunciato violazione di tale norma per mancata motivazione del nesso di pertinenzialita/strumentalita tra il bene e il reato.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza e il rinvio per nuovo giudizio: la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di beni richiede prova o motivazione della relazione intrinseca, specifica e strutturale di strumentalita o pertinenzialita tra il bene e il reato; non è sufficiente una mera connessione occasionale.
- Anche quando la legge prevede la confisca obbligatoria (es. art. 416-bis, comma 7), non opera una presunzione di strumentalita: il giudice deve comunque motivare rigorosamente sul nesso tra il bene e l'attivita illecita.
- La mancanza di motivazione sul nesso di strumentalita costituisce vizio che puo' essere censurato in Cassazione per violazione di legge o per difetto motivazionale radicale.
- Soldi contanti trovati in disponibilita dell'indagato ma riconducibili a periodo recente o a profili di attivita lecita devono essere specificamente valutati; l'esistenza di un ruolo nell'associazione non basta di per se' a giustificare il sequestro di somme senza un adeguato nesso probatorio.
- In presenza di vizi motivazionali la Corte puo' annullare l'ordinanza e rinviare il provvedimento al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
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